Nell’iter di conversione, oltre alla conferma della maggior parte delle novità previste nel testo originario del citato Decreto, sono state introdotte alcune nuove disposizioni, come di seguito illustrato.
CREDITO D’IMPOSTA RICERCA SCIENTIFICA – Art. 1 – Confermato con modifiche
È confermata, sperimentalmente per il 2011 e 2012, l’istituzione di un credito d’imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università o Enti pubblici di ricerca ovvero in altre strutture individuate con apposito Decreto.
Il credito d’imposta spetta:
Il credito spettante:
L’individuazione delle disposizioni attuative del credito d’imposta in esame è demandata ad un
apposito Provvedimento.
Contestualmente è stato soppresso il credito d’imposta previsto dall’art. 1, comma 25, Legge n. 220/2010 (Finanziaria 2011) a favore delle imprese che nel 2011 affidano a un Ente pubblico di ricerca o ad una Università un’attività di ricerca e sviluppo.
In sede di conversione in legge è stato previsto che:
- il Decreto di individuazione di “altre strutture” che effettuano ricerca il cui finanziamento consente la fruizione dell’agevolazione in esame sarà emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro 15 giorni dalla data di trasmissione; qualora tale termine sia decorso senza aver ottenuto il predetto parere, il Decreto sarà adottato;
- tra i soggetti che effettuano ricerca sono ricompresi anche gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
ESONERO COMUNICAZIONE P.S.PER CESSIONE DI IMMOBILI – Art. 5. comma 4 - Nuovo
In sede di conversione in legge è previsto che in caso di trasferimento di immobili / diritti immobiliari la registrazione del relativo contratto “assorbe” l’obbligo di presentare all’Autorità di Pubblica Sicurezza la comunicazione della cessione.
TENUTA DIGITALE DEI LIBRI CONTABILI – Art. 6, comma 2, lett. f quater - Nuovo
In sede di conversione in legge è stata disposta la modifica dei commi 3 e 4 dell’art. 2215-bis, C.c. relativi alla tenuta dei libri, registri e scritture contabili con modalità informatica.
In particolare è ora previsto che:
- l’apposizione della marca temporale e della firma digitale dell’imprenditore (o di un suo delegato) sui documenti deve essere assolto “almeno una volta l’anno” anziché, come previsto in precedenza, “ogni tre mesi”. Di conseguenza, è stato anche modificato da 3 mesi ad 1 anno il riferimento temporale della mancata esecuzione di registrazioni che comporta l’apposizione della firma digitale e della marca temporale all'atto di una nuova registrazione.
- per i libri e registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o regolamento di natura tributaria, il termine per l’apposizione della marca temporale e della firma digitale opera secondo le disposizioni in materia di conservazione digitale in esse contenute.
ISCRIZIONE ALL’ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE MEDIANTE “COMUNICA” – Art. 6, comma 2, lett. f sexies - Nuovo
In sede di conversione in legge è stato previsto che per l’avvio di un’attività d’impresa qualificata “artigiana”, il soggetto interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti mediante ComUnica.
Per effetto di tale dichiarazione l’impresa è iscritta all’Albo provinciale delle imprese artigiane ed annotata nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
È demandata alle Regioni la definizione delle modalità di controllo dei requisiti nonché di comunicazione, al soggetto interessato, della cancellazione / variazione, assegnando un congruo termine per la presentazione di deduzioni, per la regolarizzazione ovvero per la proposizione del ricorso.
SEMPLIFICAZIONI FISCALI – Art. 7 – Confermato con modifiche e novità
Il Decreto in esame introduce una serie di semplificazioni in ambito fiscale, di seguito esaminate, al fine di “ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti”.
In particolare, l’art. 7 prevede al comma 1 una sintesi delle semplificazioni introdotte e al comma 2 la disciplina analitica attuativa delle stesse.
lett. a : Esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo
in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente va unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale e non può durare più di 15 giorni. Gli atti compiuti in violazione di tali previsioni costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. La GdF, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese.
In sede di conversione in legge, le disposizioni contenute nelle predette lett. da a) a t) sono confermate, sia pure, in alcuni casi, con modifiche, ed è stata introdotta la lett. t-bis) in materia di riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati.
Le singole disposizioni saranno trattate con successivi commenti.
È confermata l’introduzione di alcune limitazioni alla frequenza e alla durata dei controlli amministrativi in forma di accesso da parte di qualsiasi autorità competente.
In particolare è disposto che “al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell’esercizio delle attività delle imprese” l’attività di controllo di natura amministrativa nei confronti delle PMI deve essere programmata e concertata dai vari soggetti interessati, secondo le modalità che saranno definite con un apposito Decreto.
Gli accessi inoltre devono essere:
Tali disposizioni non sono tuttavia applicabili con riguardo ai controlli / accessi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di igiene pubblica, pubblica incolumità, ordine e sicurezza pubblica né a quelli disposti con provvedimento motivato da ragioni di necessità ed urgenza.
Integrando l’art. 12, comma 5, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) è inoltre previsto che il periodo di permanenza presso la sede dell’impresa e l’eventuale proroga non può superare, come specificato in sede di conversione in legge, i 15 giorni “lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre” (intesi come giorni di presenza effettiva) in tutti i casi in cui la verifica sia svolta nei confronti di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi.
Le disposizioni in materia di durata degli accessi, contenute nel citato art. 12, sono estese anche alle attività di controllo svolte dagli Enti previdenziali.
ESPROPRIAZIONE FORZATA DI IMMOBILI – COMMA 2, LETT. U BIS), GG DECIES) E GG UNDECIES) - Nuovo
In sede di conversione in legge è stato introdotto il nuovo comma 2-bis, all’art. 77, DPR n. 602/73 che disciplina l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore in caso di mancato pagamento della cartella decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa.
In particolare è ora previsto che l’Agente della riscossione deve notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva al fine di informarlo che sarà iscritta ipoteca in caso di mancato pagamento, entro 30 giorni, delle somme dovute.
Peraltro, a decorrere dal 13.7.2011 all’Agente della riscossione non è consentita l’iscrizione dell’ipoteca se l’ammontare del credito è inferiore a:
Analoga modifica è stata introdotta all’art. 76, comma 1, DPR n. 602/73 per effetto della quale l’Agente della riscossione non può procedere all’espropriazione immobiliare se gli importi non superano i predetti limiti e sussistono le condizioni predette.
DISTRUZIONE BENI E ATTESTAZIONE MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – COMMA 2, LETT. Z) - Confermato
È confermata la modifica dell’art. 2, comma 4, lett. b), DPR n. 441/97, in base alla quale è innalzato da € 5.164,57 a € 10.000 il limite del valore dei beni il cui mancato superamento consente, nell’ipotesi di distruzione degli stessi e al fine di vincere la presunzione di cessione ai fini IVA, di attestare tale evento mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
DOCUMENTO RIEPILOGATIVO MENSILE – COMMA 2, LETT. AA) - Confermato
È confermato l’innalzamento da € 154,94 a € 300 dell’importo delle fatture emesse / ricevute per le quali l’annotazione ai fini IVA può essere effettuata, anziché singolarmente, mediante la registrazione di un unico documento riepilogativo mensile, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 6, DPR n. 695/96, nel quale sono riportati i numeri, attribuiti dal cedente / prestatore o dall’acquirente / committente, delle fatture cui lo stesso si riferisce, l’ammontare complessivo delle operazioni e dell’IVA, distinti per aliquota.
Tale possibilità è estesa anche alle autofatture emesse ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72.