Corte di Cassazione: macchine e responsabilità del datore di lavoro e del costruttore. Mancanza di un dispositivo di sicurezza

La mancanza del dispositivo di sicurezza su una sega nastro per il taglio di pezzi di tubi di piccole dimensioni è proibita. L’infortunio al lavoratore rende responsabili sia il datore di lavoro che il costruttore della macchina

Il datore di lavoro e il legale rappresentante della società costruttrice della macchina erano stati condannati per l’infortunio accorso a un lavoratore addetto a una segatrice semiautomatica a nastro che, nell’eseguire il taglio di una barra di ferro pieno del diametro di 50 mm, era entrato inavvertitamente a contatto con la lama procurandosi in tale maniera l’amputazione del quinto dito della mano sinistra.

La contestazione riguardava il fatto che la macchina non fosse munita di idonei dispositivi di sicurezza atti a prevenire e a eliminare il rischio di contatto accidentale da parte del lavoratore con la lama in movimento rotante.

Con il ricorso presso la Corte di Cassazione i due imputati avevano sostenuto le tesi di seguito riportate:

datore di lavoro: le deficienze della macchina segatrice, per tagli di materiale con diametro inferiore a 200 mm, non erano facilmente rilevabili e che erano più frequenti le occasioni di utilizzo della sega a nastro per il taglio di tubi con diametro maggiore di 200 mm, nelle quali non si manifestavano evidenti situazioni di rischio;

costruttore della macchina: la macchina era stata venduta corredata da un “blocchetto distanziatore” fissato all’interno della morsa, il quale costituiva idoneo dispositivo di sicurezza e lo stesso poteva essere stato rimosso dall’acquirente / utilizzatore per proprie esigenze di produzione,

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi rilevando che il fatto che il taglio di tubi con diametro maggiore di 200 mm fosse più frequente, non toglie che anche le altre operazioni riguardanti tubi di diametro inferiore rimanesse comunque sufficientemente frequente al punto da consentire al datore di lavoro di rilevare la possibile situazione di pericolo (che poi si è avverata).

Con riferimento al costruttore, la Corte, ha ritenuto che anche se la macchina fosse stata dotata in origine del blocchetto distanziatore quale dispositivo di sicurezza posto fra la morsa e il pezzo da lavorare, in modo da consentire che la protezione del nastro orizzontale coprisse interamente la lama non interessata all’operazione di taglio, questo non avrebbe risolto il problema visto ch “la macchina poteva funzionare anche senza detto blocchetto;  sicché si trattava in definitiva di un dispositivo il cui utilizzo era rimesso alla discrezionalità dell’operatore”. Inoltre non poteva essere sostenuta l’ipotesi che l’utilizzo della macchina, senza il blocchetto distanziatore dovesse imputarsi a una imprevedibile manipolazione delle caratteristiche costruttive, verificato che, dopo l’avvenuto infortunio, le modifiche apportate dallo stesso costruttore per ottemperare alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza avevano dimostrato “la concreta fattibilità di addivenire a una soddisfacente soluzione, grazie all’applicazione di un carter solidale con la morsa mobile blocca-pezzo”.

 

In allegato il testo della sentenza della Corte di Cassazione penale, Sezione 4, 29 gennaio 2014, n. 4060.

  • Data inserimento: 28.02.16