La corte di Cassazione ha ribadito quanto già affermato in più occasioni, ovvero che l’effettuazione un’attività di trasporto rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione all’Albo nazione dei gestori ambientali, costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti.
In allegato la sentenza della Corte di Cassazione, 13/10/2015, n. 41069.