Come auspicato, a meno di un mese dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto cd. “Sostegni-ter” con il quale era stato introdotto un generale divieto alle cessioni multiple, è stato pubblicato sulla G.U. 25 febbraio 2022, n. 47, il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 13, il quale, all’articolo 1, ripristina la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni del credito, ma nel rispetto di specifiche condizioni.
Operativamente, il nuovo Decreto modifica direttamente l’articolo 121, D.L. n. 34/2020, prevedendo la contestuale abrogazione del comma 1, art. 28 del sopra citato Decreto “Sostegni-ter”.
Le nuove previsioni del D.L. n. 13/2022 inerenti le cessioni multiple risultano operative generalmente a partire dall’entrata in vigore del Decreto in commento, vale a dire dal 26 febbraio 2022. Il divieto di effettuare cessioni parziali successive alla prima, si applica, tuttavia, per espressa previsione normativa alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Due ulteriori cessioni del credito solo verso specifici soggetti
L’art. 121, D.L. n. 34/2020 originariamente ammetteva per lo stesso credito un numero illimitato di cessioni successive alla prima mentre il Decreto Sostegni-ter “bloccava” le cessioni successive alla prima effettuata dal fornitore che aveva riconosciuto lo sconto o dal primo cessionario del credito di imposta.
Il nuovo Decreto n. 13/2022 si pone “a metà strada”, disponendo le nuove regole per “sconto” e “cessione del credito” prevedendo in totale la possibilità di effettuare 3 cessioni.
In materia di detrazioni edilizie, il nuovo art. 121 D.L. 34/2020 prevede:
Codice identificativo univoco per i crediti ceduti e divieto di cessioni parziali successive
Con l’inserimento del nuovo comma 1-quater all’articolo 121, D.L. n. 34/2020, è disposto che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per sconto in fattura/cessione, oggetto della prima comunicazione all’Agenzia delle Entrate, non possono essere oggetto di cessioni parziali.
Operativamente, tale previsione è attuata con l’attribuzione di un codice identificativo univoco, che dovrà essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
Si rende quindi necessario un nuovo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che vada ancora una volta a “correggere“ la comunicazione delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, relative istruzioni e specifiche tecniche.
Entrata in vigore delle nuove disposizioni
Le nuove previsioni del D.L. n. 13/2022 si applicano, salvo diversa indicazione, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto medesimo, come disposto dall’art. 7, vale a dire a partire dal 26 febbraio 2022.
Il dettato normativo non specifica tuttavia se la nuova disciplina faccia riferimento alle nuove comunicazioni inviate a partire da tale data o se, al contrario, si estenda anche ai crediti oggetto di comunicazioni di opzione effettuate in vigenza della precedente versione dell’art. 121, D.L. n. 34/2020 o nel periodo transitorio disposto dal comma 2, art. 28, D.L. n. 4/2022.
A tal proposito si auspica un chiarimento tempestivo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il divieto di effettuare cessioni parziali successive alla prima, disposto dal sopra citato comma 1-quater, art. 121, Decreto Rilancio, è invece espressamente operativo con riguardo alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Ulteriori misure di contrasto alle frodi
Oltre al ripristino delle cessioni multiple dei crediti, il D.L. n. 13/2022 introduce nuove previsioni in materia di bonus edilizi e cessioni dei crediti.
Oltre alle misure di inasprimento delle sanzioni per chi assevera in maniera “infedele” i lavori effettuati, all’adeguamento dei massimali delle polizze assicurative dei “tecnici asseveratori”, segnaliamo che:
l’articolo 4 del D.L. n. 13/2022 prevede che per gli interventi edili di importo superiore a € 70.000, i benefici fiscali spettano solo se nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture viene attestato che i datori di lavoro applicano i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore edile. Tale previsione si applica ai lavori edili avviati dal 27 maggio 2022 (90 giorni seguenti la pubblicazione in G.U. del Decreto).