CREDITI ENERGETICI DI CUI AI D.L. AIUTI-BIS E PROROGA ALL’UTILIZZO

Pubblicati i codici tributo utilizzabili per i crediti energetici relativi al terzo trimestre – Termini di utilizzo prorogati

Nell’ambito del “Decreto Aiuti-bis” il Legislatore ha previsto, in particolare a favore delle imprese non energivore / non gasivore (oltre ad altri soggetti), l’estensione al terzo trimestre 2022 dei contributi straordinari finalizzati al contrasto dell’aumento del costo dei prodotti energetici.

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione 49/E del 16 settembre 2022 ha istituito specifici codici tributo per poter correttamente utilizzare i crediti di imposta in trattazione entro il 31.12.2022 (termine originario).

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

6970 – Credito di imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) […];

6971 – Credito di imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022) […].

Precisiamo che nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno a cui si riferisce il credito (2022).

Evidenziamo infine quanto previsto dal “Decreto Aiuti Ter”:

  • viene previsto lo spostamento dal 31.12.2022 al 31.03.2023 del termine entro il quale le imprese o i cessionari possono utilizzare in compensazione i contributi fiscali sugli acquisti energetici nel terzo trimestre 2022, come previsto dal decreto Aiuti-bis;
  • viene introdotta la scadenza del 16.03.2023 entro la quale le imprese che utilizzano i crediti d’imposta per gli acquisti energetici dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo complessivo del bonus maturato nel 2022.
  • Data inserimento: 26.09.22
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5526