CREDITI IVA

Il modello IVA TR rappresenta la possibilità per anticipare il recupero del credito

Il 31.07.2026 scade il termine per inviare il modello Iva TR per chiedere a rimborso o ottenere in compensazione il credito Iva infrannuale relativo al secondo trimestre 2026

Il secondo modello Iva trimestrale da inviare nel 2026 è il modello Iva TR II trimestre 2026, in scadenza appunto il prossimo 31.07. 

Se si chiede il credito in compensazione la soglia da valutare è di 5.000 euro

  • entro tale soglia il credito si può utilizzare solo dopo aver presentato il modello e senza apposizione di visto di conformità (ma solo se sono i primi 5.000 euro del 2026, altrimenti dopo il 10° giorno successivo alla presentazione, si veda punto successivo);
  • oltre tale soglia il credito si può utilizzare solo a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione telematica del modello, dotata di visto di conformità. Il superamento di 5.000 euro si intende riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta; pertanto, se già al I trimestre 2026 si è superato tale limite si dovrà apporre il visto anche nei modelli TR dei successivi trimestri anche se nel singolo trimestre il credito sarà inferiore alla soglia suddetta. 

Se invece si chiede il credito a rimborso

  • entro 30.000 euro è possibile ottenerlo senza apporre né visto né garanzia, né altro;
  • oltre 30.000 euro è invece necessario dotare il modello di visto di conformità o alternativamente sottoscrizione dell'organo di controllo oppure se non si appone il visto si deve presentare la garanzia

Inoltre, va redatta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza dei seguenti requisiti patrimoniali:

a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;

c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

 

È possibile non apporre il visto di conformità per rimborsi/compensazioni Iva fino a 70.000 euro se le risultanze degli ISA 2024, ossia per il periodo 2024 o come media 2023-2024, sono almeno pari a 9, oppure il contribuente ha aderito al CPB, o fino a 50.000 euro se le risultanze ISA 2024 sono per il periodo 2024 o come media 2023-2024 inferiori a 9 ma almeno pari a 8. Queste soglie, di 70.000 e di 50.000 sono da considerarsi cumulative per tutti i crediti Iva, richiesti nel 2026, ossia sia l'annuale (dichiarazione annuale Iva 2026 sul 2025) che i trimestrali (Modelli Iva TR I, II, III trimestre 2026). Questo quanto disposto dal provvedimento 11.04.2025, n. 176203.

  • Data inserimento: 13.07.26
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 7235