CREDITI PER ENERGIA E GAS

Per ARERA è ammissibile la richiesta “tardiva” ai fornitori di energia e gas

È ammissibile la richiesta ai venditori di energia elettrica e gas naturale dell’ammontare di credito spettante, pervenuta oltre sessanta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento?

Dai dinieghi espressi dai fornitori di energia e gas a molte aziende richiedenti i dati previsti dalla norma “tardivamente” sembrerebbe di no, ma non è così.

Ai fini della quantificazione e fruizione dei crediti per imprese diverse dalla “energivore” e dalle “gasivore” relativi al secondo e terzo trimestre 2022, la disciplina introdotta dal D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) e dal D.L. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis) prevedono che, se l’impresa destinataria del contributo nel primo e secondo trimestre 2022 (per i crediti del secondo trimestre) e nel secondo e terzo trimestre 2022 (per i crediti del terzo trimestre) si sia rifornita di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva rispettivamente nel primo trimestre 2019 (per i crediti del secondo trimestre) e nel secondo trimestre 2019 (per i crediti del terzo trimestre), il venditore è tenuto a inviarle una comunicazione nella quale è riportato:

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
  • l’ammontare di agevolazione spettante rispettivamente per il secondo o terzo trimestre dell’anno 2022.

Il venditore deve provvedervi, su richiesta del cliente, “entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta”.

In relazione alle richieste di comunicazione prevenute ai venditori di energia elettrica e gas oltre il termine di sessanta giorni, con scadenza:

  • per i crediti energia e gas del secondo trimestre 2022, il 29 agosto 2022;
  • per i crediti energia e gas del terzo trimestre 2022, il 29 novembre 2022;

si è espressa l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) nel comunicato del 7.10.2022.

Analizzando i contenuti normativi e la ratio sottesa alla regola dei sessanta giorni, ARERA ha constatato l’assenza di un termine decadenziale per l’invio della richiesta dal cliente al venditore.

Il termine di sessanta giorni è infatti disposto come data limite per la comunicazione da parte del venditore (non per la richiesta dal cliente) e appare giustificato dall’esigenza di consentire all'impresa di avvalersi delle informazioni sulla quantificazione in tempo utile per fruire del credito d'imposta (entro il 31.12.2022 per i crediti del secondo trimestre 2022, entro il 31.03.2023 per i crediti del terzo trimestre 2022).

ARERA conferma dunque la legittima valenza delle richieste “tardive” dei clienti affermando che:

I venditori sono pertanto tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione ai sensi del DL Aiuti anche qualora la richiesta da parte dell'impresa sia avvenuta posteriormente al 29 agosto, tenuti conto dei tempi tecnici minimi necessari e della finalità di agevolare l'impresa alla richiesta del credito d'imposta. Il chiarimento sopra riportato ha evidentemente valenza anche per le disposizioni di cui all'art. 6 comma 5 del DL Aiuti-bis che hanno identico tenore delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 3bis del DL Aiuti”.

Il comunicato Arera è disponibile al seguente indirizzo

https://www.arera.it/it/comunicati/22/221007aiuti.htm

  • Data inserimento: 14.11.22
  • Inserito in:: FISCO
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