L’articolo 3 del D.L. 145/2013 ha introdotto un incentivo a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo
Scopo del credito d’imposta per R&S è l’innovazione dei processi e prodotti e garantire la competitività delle imprese.
L’agevolazione consiste nel:
- Riconoscimento di un credito di imposta per gli investimenti effettuato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019;
- Subordinato alla condizione che nel periodo di imposta in cui si intende beneficiare dell’agevolazione siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo rientranti tra quelle ammissibili di importo almeno pari a 30.000 euro;
- Entro il tetto massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario.
Il beneficio è cumulabile con:
- Superammortamento e iperammortamento;
- Nuova Sabatini
- Patent Box
- Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
- Incentivi agli investimenti in Start Up e PMI innovative
- Fondo Centrale di Garanzia
Si rivolge a:
- tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano;
- imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di R&S in proprio o commissionano attività di R&S;
- imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di R&S su commissione da parte di imprese residenti all’estero;
Con la legge di Bilancio 2017 sono state apportate significative modifiche volte a potenziare lo strumento agevolativo. In particolare:
- Proroga di un anno il periodo di tempo in cui possono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito d’imposta;
- Fissa unitariamente l’aliquota del credito d’imposta al 50% per tutte le tipologie di spese ammissibili;
- Estende la platea dei soggetti beneficiari alle imprese residenti che svolgono attività di ricerca & sviluppo per conto di imprese committenti non residenti;
- Incrementa da 5 milioni a 20 milioni di euro l’importo massimo del credito d’imposta che per ciascun beneficiario può maturare in relazione a ciascun periodo agevolato;
- Elimina, nell’ambito del personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo, la distinzione tra “personale altamente qualificato” e “personale non altamente qualificato”
- Conferma che il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi per le attività di ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.
La circolare 13/E del 27 aprile 2017l’Agenzia delle Entrate fornisce dei primi chiarimenti interpretativi in merito alla disciplina agevolativa in esame.
Più nel dettaglio, la prima parte del documento di prassi è dedicata all’esame delle novità apportate dalla legge di Bilancio 2017 e al relativo impatto sul meccanismo di calcolo del credito di imposta. La seconda parte della circolare, invece, raggruppa per macro argomenti gli ulteriori chiarimenti del Fisco relativi a specifici aspetti della disciplina agevolativa e resi con il formato “domanda/risposta. La circolare con degli esempi illustra il calcolo del credito d’imposta evidenziando le differenze che scuriscono con le modifiche della Legge di Bilancio 2017, precisa quale personale rientra tra il “non qualificato”, quali spese per strumenti e attrezzature di laboratorio possono rientrare nell’agevolazione, le ipotesi di appalto o di contratti stipulati con imprese residenti in Paesi divenuti “collaborativi” o con professionisti no residenti