L’articolo 6, comma 3, del D.L. “Energia” D.L. n. 17 del 1° marzo 2022 convertito con modifiche nella Legge n. 34 del 27 aprile 2022, prevede a favore delle imprese:
e:
il riconoscimento, per l’anno 2022, di un contributo, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 15% del costo di acquisto, al netto dell’Iva, del componente AdBlue necessario per la trazione dei suddetti mezzi comprovato mediante le relative fatture.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi 10 giorni dalla trasmissione dei dati.
I beneficiari del credito di imposta, che a tempo debito hanno presentato la relativa domanda, possono/devono verificare l’ammontare del credito di imposta fruibile in compensazione accedendo al proprio cassetto fiscale, area riservata, nella sezione “Crediti iva/Agevolazioni utilizz. => Agevolazioni”.
Per consentire agli aventi diritto l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione in oggetto, con risoluzione Ade n. 49 del 31 luglio 2023 è stato istituito il codice tributo:
Codice tributo |
Denominazione |
7051 |
“credito di imposta per l’acquisto del componente AdBlue necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione – Articolo 6, comma 3, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”
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La Risoluzione precisa che:
La Risoluzione precisa anche che l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti siano presenti nell’elenco trasmesso dal Ministero e che l’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato nell’elenco.