CREDITO DI IMPOSTA AD BLUE

Istituito il codice tributo per la compensazione

L’articolo 6, comma 3, del D.L. “Energia” D.L. n. 17 del 1° marzo 2022 convertito con modifiche nella Legge n. 34 del 27 aprile 2022, prevede a favore delle imprese:

  • esercenti attività di logistica e
  • di trasporto di merci c/terzi

e:

  • con sede legale o stabile organizzazione in Italia;
  • iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • che utilizzano mezzi di trasporto di ultima generazione a basse emissioni inquinanti (immatricolati Euro V o superiore)

il riconoscimento, per l’anno 2022, di un contributo, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 15% del costo di acquisto, al netto dell’Iva, del componente AdBlue necessario per la trazione dei suddetti mezzi comprovato mediante le relative fatture.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi 10 giorni dalla trasmissione dei dati.

I beneficiari del credito di imposta, che a tempo debito hanno presentato la relativa domanda, possono/devono verificare l’ammontare del credito di imposta fruibile in compensazione accedendo al proprio cassetto fiscale, area riservata, nella sezione “Crediti iva/Agevolazioni utilizz. => Agevolazioni”.

Per consentire agli aventi diritto l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione in oggetto, con risoluzione Ade n. 49 del 31 luglio 2023 è stato istituito il codice tributo:

 

Codice tributo

Denominazione

7051

 

“credito di imposta per l’acquisto del componente AdBlue necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione – Articolo 6, comma 3, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”

 

 

La Risoluzione precisa che:

  • il suddetto codice è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;
  • il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

La Risoluzione precisa anche che l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti siano presenti nell’elenco trasmesso dal Ministero e che l’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato nell’elenco.

  • Data inserimento: 21.08.23
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5912