Con la circolare n. 14/E/2022 e con la risposta ad interpello n. 270/2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori interessanti e necessari chiarimenti sulla corretta applicazione dell’agevolazione relativa agli investimenti in beni strumentali nuovi.
Plafond di spesa per gli investimenti “Industria 4.0”
Con la circolare 14/E l’Agenzia delle Entrate “ufficializza” una lettura diversa rispetto a quella prevista dalla interpretazione “letterale” della norma originaria.
Nella sostanza viene concessa una inaspettata ma “gradita” apertura sulla definizione dei limiti ammessi agli investimenti agevolati effettuati nel periodo 1.1.2023 – 31.12.2025 (30.6.2026 con regolare “prenotazione” al 31.12.2025).
Con riferimento ai beni materiali nuovi “Industria 4.0” (tabella A – finanziaria 2017), per effetto delle modifiche apportate dalla legge 178/2020, il credito di imposta spetta, per gli investimenti del periodo 1.1.2023 – 31.12.2025 (30.6.2026), nelle sottoelencate misure:
L'interpretazione "letterale" della norma ha spinto ha definire il plafond unico per l’intero triennio 2023 – 2025.
L’apertura “interpretativa” dell’AdE, comunicata con la circolare 14/E, verte proprio sull’ultima considerazione circa il plafond disponibile per gli investimenti effettuati nel periodo 1.1.2023 – 31.12.2025 (30.6.2026).
La circolare rileva che la formulazione letterale, che in un’unica disposizione disciplina gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero 30 giugno 2026), potrebbe indurre a ritenere che il tetto massimo di costi complessivamente ammissibili, fissato dalla norma in 20 milioni di euro, sia da riferire a tale intero arco temporale.
Tuttavia, evidenti ragioni di interpretazione logico-sistematica lasciano intendere che si tratti di una diversa formula redazionale che non dovrebbe incidere sul diritto all’agevolazione qualora si calcolasse il plafond come riferito a investimenti effettuati su base annuale.
In tal senso la relazione tecnica alla legge di bilancio 2022, nella quale gli effetti della proroga triennale e della rimodulazione del credito di imposta relativo agli investimenti sono stati illustrati in un’apposita tabella, indicando il limite massimo di 20 milioni di euro distintamente per ciascun anno interessato dalla proroga (i.e., 2023, 2024 e 2025).
La circolare 14/E conclude affermando “In tal senso si ritiene, quindi, che il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A sia da intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio.”
Documentazione idonea per fruire del credito di imposta
La risposta ad interpello n. 270/2022 ripropone la questione di quale sia la documentazione idonea sulla quale apporre, con le modalità già note e comunicate con le risposte ad interpello 438/2020 e 439/2020, la dicitura recante l’espresso riferimento alla norma agevolativa.
Nella risposta ad interpello, l’istante chiede se l’annotazione della norma agevolativa deve essere apposta, oltre che sulla fattura, anche:
Alla prima domanda (annotazione anche sui ddt) l’agenzia risponde affermativamente sostenendo che, anche il ddt, come la fattura, assolve la funzione di identificare l’investimento. Prosegue poi affermando, circa il secondo quesito, che la norma non prevede nessun richiamo alla norma agevolativa da apporre sui verbali di collaudo e/o di interconnessione.
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, a detta di molti eccessivamente rigorosa, che giunge a più di due anni dall’introduzione dell’obbligo documentale, costringe le imprese (qualora non avessero prudenzialmente già provveduto) ed i loro consulenti a svolgere un necessario lavoro di recupero sui documenti (ddt) già archiviati e relativi agli acquisti agevolati per effettuare l’annotazione della norma agevolativa di riferimento (la stessa indicata sulla fattura).
Ricordiamo che, per la corretta applicazione dell’agevolazione, è sempre in vigore la norma che prevede: