CREDITO DI IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

“Quasi” completa la procedura per l’accesso e la fruizione del credito di imposta

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate n. 259854/2020 e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdE del modello correlato delle relative istruzioni la procedura per l’accesso e la fruizione del credito di imposta in esame è “quasi” completa (manca ancora il codice tributo per effettuare la compensazione). Inoltre l’AdE, con circolare 20/e del 10 luglio 2020, ha fornito i primi chiarimenti applicativi.

 

Ambito soggettivo

Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, in luoghi aperti al pubblico di cui all’allegato n. 1 D.L.34/2020 “Rilancio”.

 

Per attività esercitata in “luoghi aperti al pubblico” si intende il luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo.

 

Le attività ammesse al beneficio sono quelle contraddistinte dai codici ateco indicate nella tabella contenuta nella già citata circolare AdE n. 20/E.

 

Tra le attività comprese nella tabella evidenziamo:

561011 Ristorazione con somministrazione

561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione cibi da asporto

561030 Gelaterie e pasticcerie

561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti

561042 Ristorazione ambulante

562100 Catering per eventi, banqueting

563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina

 

L’Agenzia delle entrate, nel citato provvedimento, ha chiarito che il codice ateco riferito all’attività esercitata (da inserire nel modulo di comunicazione) deve essere “conosciuto” all’AdE. Nel caso in cui il codice indicato non risulti associato al soggetto beneficiario (sulla base di quanto già comunicato con i modelli AA7 – AA9) la comunicazione verrà scartata con impossibilità di accesso ai benefici previsti.

 

I soggetti ammessi al beneficio, che esercitano una delle attività indicate in tabella, sono:

  • gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice che producono reddito di impresa indipendentemente dal regime contabile adottato.
  • Spa, Sapa, Srl, Società cooperative […] con riferimento all’art. 73 comma 1 lett. a) del TUIR;
  • Enti pubblici / privati diversi dalle società / trust residenti in Italia con oggetto esclusivo/principale l’esercizio di attività commerciali con riferimento all’art. 73 comma 1 lett. b) del TUIR;
  • Stabili organizzazioni di società/enti/trust non residenti in Italia con riferimento all’art. 73 comma 1 lett. d) del TUIR;
  •  Lavoratori autonomi, anche in forma associata con riferimento all’art. 5 comma 3 lett. c) del TUIR;
  • Associazioni, fondazioni ed altri enti privati, compresi gli Enti del terzo settore.

 

Con riferimento a quest’ultima categoria di soggetti si ribadisce che il beneficio in esame spetta a tutti gli enti, diversi da quelli che esercitano in via prevalente/esclusiva un’attività in regime di impresa, indipendentemente dall’esercizio di una delle attività comprese nella tabella.

 

Soggetti esclusi

Rimangono esclusi dall’agevolazione i soggetti che svolgono attività commerciali / lavoro autonomo non esercitate abitualmente in quanto producono redditi diversi (non citati nella norma).

 

Ambito soggettivo

Le spese agevolabili sono suddivise in due gruppi:

gli interventi agevolabili: sono considerati tali quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e/o delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus.

 

L’Agenzia delle entrate cita esplicitamente tra gli interventi agevolabili:

  • quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense; per la realizzazione di spazi medici; di ingressi e spazi comuni;
  • quelli finalizzati all’acquisto di arredi di sicurezza. Per essere agevolabili, le spese relative agli interventi sopradescritti, devono comunque:
    •  rispettare le disposizioni urbanistiche (interventi edilizi);
    • essere prescritti da disposizioni normative;
    • essere previsti dalle Linee guida per le riaperture delle attività emanate da Amministrazioni centrali / Enti territoriali e locali / Associazioni di categoria / Ordini professionali.

gli investimenti agevolabili: sono considerati tali quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’ attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

 

È stato precisato che i concetti di “innovazione” e “sviluppo” devono intendersi relativi ad investimenti finalizzati ad acquisire strumenti / tecnologie finalizzate a garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque esercitata.

Inoltre gli investimenti si considerano agevolabili sia che siano sviluppati internamente sia che siano acquisiti all’esterno (software – sistemi di videoconferenza – sicurezza della connessione / smart working).

 

Misura modalità e termini di utilizzo

Spetta nella misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (al netto di Iva, ovvero compreso Iva se indetraibile), con un massimo di spese sostenute di € 80.000.

Ne deriva che l’ammontare massimo di credito di imposta spettante risulta pari a € 48.000 (80.000 x 60%)

Sulla base del tenore letterale della norma sono agevolabili anche le spese sostenute prima del 19 maggio 2020 data di entrata in vigore del DL “Rilancio”.

 

Al fine di poter usufruire del credito di imposta in esame, il provvedimento n. 259854/2020 richiede l’invio di una apposita comunicazione da parte del soggetto beneficiario all’AdE indicando l’ammontare delle spese ammissibili sostenute e di quelle che si prevede di sostenere.

 

L’invio della comunicazione dovrà avvenire nel periodo:

 dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2020

 

Il credito di imposta in esame è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

  • esclusivamente in compensazione oppure;
  • entro il 31 dicembre 2021, potrà essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione del credito.

 

Rilevanza fiscale del credito di imposta

Nel silenzio della norma sull’argomento, il credito di imposta in esame:

 

  • concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap;
  • concorre alla determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi di reddito.
  • Data inserimento: 27.07.20
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4522