Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate n. 259854/2020 e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdE del modello correlato delle relative istruzioni la procedura per l’accesso e la fruizione del credito di imposta in esame è “quasi” completa (manca ancora il codice tributo per effettuare la compensazione). Inoltre l’AdE, con circolare 20/e del 10 luglio 2020, ha fornito i primi chiarimenti applicativi.
Ambito soggettivo
Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, in luoghi aperti al pubblico di cui all’allegato n. 1 D.L.34/2020 “Rilancio”.
Per attività esercitata in “luoghi aperti al pubblico” si intende il luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo.
Le attività ammesse al beneficio sono quelle contraddistinte dai codici ateco indicate nella tabella contenuta nella già citata circolare AdE n. 20/E.
Tra le attività comprese nella tabella evidenziamo:
561011 Ristorazione con somministrazione
561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione cibi da asporto
561030 Gelaterie e pasticcerie
561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 Ristorazione ambulante
562100 Catering per eventi, banqueting
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina
L’Agenzia delle entrate, nel citato provvedimento, ha chiarito che il codice ateco riferito all’attività esercitata (da inserire nel modulo di comunicazione) deve essere “conosciuto” all’AdE. Nel caso in cui il codice indicato non risulti associato al soggetto beneficiario (sulla base di quanto già comunicato con i modelli AA7 – AA9) la comunicazione verrà scartata con impossibilità di accesso ai benefici previsti.
I soggetti ammessi al beneficio, che esercitano una delle attività indicate in tabella, sono:
Con riferimento a quest’ultima categoria di soggetti si ribadisce che il beneficio in esame spetta a tutti gli enti, diversi da quelli che esercitano in via prevalente/esclusiva un’attività in regime di impresa, indipendentemente dall’esercizio di una delle attività comprese nella tabella.
Soggetti esclusi
Rimangono esclusi dall’agevolazione i soggetti che svolgono attività commerciali / lavoro autonomo non esercitate abitualmente in quanto producono redditi diversi (non citati nella norma).
Ambito soggettivo
Le spese agevolabili sono suddivise in due gruppi:
gli interventi agevolabili: sono considerati tali quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e/o delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus.
L’Agenzia delle entrate cita esplicitamente tra gli interventi agevolabili:
gli investimenti agevolabili: sono considerati tali quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’ attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.
È stato precisato che i concetti di “innovazione” e “sviluppo” devono intendersi relativi ad investimenti finalizzati ad acquisire strumenti / tecnologie finalizzate a garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque esercitata.
Inoltre gli investimenti si considerano agevolabili sia che siano sviluppati internamente sia che siano acquisiti all’esterno (software – sistemi di videoconferenza – sicurezza della connessione / smart working).
Misura modalità e termini di utilizzo
Spetta nella misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (al netto di Iva, ovvero compreso Iva se indetraibile), con un massimo di spese sostenute di € 80.000.
Ne deriva che l’ammontare massimo di credito di imposta spettante risulta pari a € 48.000 (80.000 x 60%)
Sulla base del tenore letterale della norma sono agevolabili anche le spese sostenute prima del 19 maggio 2020 data di entrata in vigore del DL “Rilancio”.
Al fine di poter usufruire del credito di imposta in esame, il provvedimento n. 259854/2020 richiede l’invio di una apposita comunicazione da parte del soggetto beneficiario all’AdE indicando l’ammontare delle spese ammissibili sostenute e di quelle che si prevede di sostenere.
L’invio della comunicazione dovrà avvenire nel periodo:
dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2020
Il credito di imposta in esame è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:
Rilevanza fiscale del credito di imposta
Nel silenzio della norma sull’argomento, il credito di imposta in esame: