Nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni-bis” il Legislatore ha riproposto la misura agevolativa denominata “bonus sanificazione/acquisto DPI” che spetta ai contribuenti in relazione alle spese sostenute nel periodo giugno – agosto 2021.
Il modello per effettuare la comunicazione era stato approvato con provvedimento AdE dello scorso 15.7.2021 e doveva essere presentato entro lo scorso 4.11.2021.
La norma istitutiva prevedeva che l’importo indicato nella comunicazione (30% delle spese agevolabili sostenute nei mesi di giugno-luglio e agosto 2021) fosse da considerare come l’importo “teorico” massimo spettante al contribuente da stabilire comunque, nella sua misura effettiva, con successivo provvedimento da emanarsi entro il 12 novembre 2021.
Con due giorni di anticipo l’Agenzia delle Entrate (provvedimento 309145 del 10.11.2021), nella considerazione che le domande regolarmente presentate entro lo scorso 4 novembre evidenziano richieste di crediti di imposta nei limiti degli importi stanziati, ha stabilito, che per le spese di sanificazione e acquisto DPI, la percentuale effettiva spettante è pari al 100% dell’importo “teorico spettante” presente nell’ultima comunicazione regolarmente inviata.
Il provvedimento, emanato in anticipo, permetterà di utilizzare il credito di imposta in oggetto già dal prossimo 16 novembre 2021 a condizione che il credito di imposta venga inserito nel cassetto previdenziale del contribuente.
Inoltre, con risoluzione AdE n. 64/E dell’11 novembre 2021, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione utilizzando il modello F24 del credito di imposta in oggetto:
6951 – Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione […]
In sede di compilazione del modello F24, al fine di procedere alla compensazione, il codice tributo dovrà essere esposto nella sezione “Erario” ed il relativo importo dovrà essere indicato nella colonna importi a credito ovvero nella colonna importi a debito nei casi in cui si debba procedere al riversamento delle somme.
Nel campo “Anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.