CREDITO DI IMPOSTA SPESE DI SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

Determinata (purtroppo) la misura effettiva del credito di imposta e istituito il codice tributo per l’utilizzo

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 302831 del 11.09.2020, è stata resa nota la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione introdotto dall’articolo 125 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) da applicare al credito teorico oggetto di precedente comunicazione. 

Ai fini del rispetto del limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, è stabilito che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto (60% delle spese ammissibili sostenute nell’anno solare 2020, entro il limite di credito di 60.000 euro per beneficiario) moltiplicato per la percentuale di fruizione resa nota con distinto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate

La percentuale di fruizione del credito d’imposta sanificazione è pari a 15,6423%, ottenuta dal rapporto tra il limite massimo di spesa, fissato dal Decreto Rilancio in 200 milioni di euro, e gli importi complessivamente richiesti dai contribuenti nelle comunicazioni validamente inviate dal 20.07.2020 al 07.09.2020, pari a 1.278.578.142 euro. 

Il credito spettante a ciascun beneficiario è pertanto pari

  • all’importo risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per 15,6423%, con troncamento all’unità di euro;
  • entro il limite di euro 60.000. 

Ad ogni modo, l’importo del credito effettivamente spettante a ciascun contribuente è consultabile nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. 

Le modalità di fruizione del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario sono ampie

  • detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • utilizzo diretto in compensazione tramite modello F24, anche in unica soluzione;
  • cessione, anche parziale, del credito d’imposta a terzi soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), con facoltà di successiva cessione del credito. 

La circolare AdE 20/E/2020 ha precisato la corretta modalità di indicazione nei modelli dichiarativi

  • il credito spettante e i corrispondenti utilizzi vanno esposti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa si considera sostenuta (modello Redditi 2021 – periodo d’imposta 2020), specificando sia la quota utilizzata in detrazione in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24, sia la quota ceduta a terzi. Sulla sorte dell’eventuale credito residuo, nei casi di utilizzo diretto dal contribuente, il documento di prassi citato precisa che:
  • potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi;
  • non potrà essere richiesto a rimborso.

L’utilizzo in compensazione con modello F24 deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, e non soggiace ai seguenti limiti generali di compensazione:

  • limite applicabile ai crediti d’imposta agevolativi di 250 mila euro;
  • limite generale di compensabilità di imposte e contributi innalzato per l’anno 2020 a 1 milione di euro dall’articolo 147 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio). 

Quindi, a partire dal 14.09.2020 primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che definisce la percentuale del credito d’imposta sanificazione effettivamente spettante, scatta la possibilità di utilizzo/cessione del credito.

Con risoluzione 52/E del 14 settembre 2020 è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito di imposta per le spese sostenute per le attività di sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuali:  

6917 – Credito di imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione […] 

Ai fini della compilazione del modello F24 il codice tributo andrà esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito”. Nei casi di riversamento delle somme agevolate si dovrà utilizzare il medesimo codice tributo indicando le somme nella colonna “importi a debito”

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore 2020

Ricordiamo che la norma, usando la locuzione “spese effettivamente sostenute”, consente l’utilizzo del credito di imposta “teorico” solo dopo il sostenimento delle spese. Il momento di sostenimento varia a seconda del regime contabile adottato. 

Il percorso per consultare il credito teorico spettante è: 

Cassetto Fiscale – Consultazioni – Crediti Iva/Agevolazioni utilizzabili – Agevolazioni 

Il credito di imposta indicato nel cassetto fiscale rappresenta il credito spettante presente nell’istanza ridotto alla percentuale riconosciuta dal provvedimento 302831/2020. 

In ogni caso, per effettuare la compensazione, è necessario quantificare la quota parte delle spese effettivamente sostenute alla data di presentazione del modello F24 al fine di determinare il credito di imposta spettante effettivamente utilizzabile. 

L’eventuale comunicazione della cessione può essere effettuata solo dal soggetto cedente, dal 14.09.2020 al 31.12.2021, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia (Entratel/Fisconline). 

In relazione al cessionario sussistono tuttavia i seguenti limiti alla fruizione e all’ulteriore cessione dell’eventuale quota di credito residuo non utilizzata nell’anno in cui è stata comunicata la cessione all’Agenzia delle entrate: 

  • non può essere utilizzata negli anni successivi alla comunicazione della cessione;
  • non può essere richiesta a rimborso;
  • non può essere oggetto di ulteriore cessione negli anni successivi alla comunicazione della prima cessione.
  • Data inserimento: 21.09.20
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4565