E’ stato pubblicato, nella giornata di venerdì 18 novembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale n. 270, Il Decreto Legge n. 176 del 18 novembre c.d. “Decreto Aiuti-quater”.
Tra le norme approvate, il Decreto contiene nuove disposizioni che modificano l’applicazione del superbonus 110% soprattutto per la scadenza dell’agevolazione e la tempistica di recupero delle stesse nei casi di sconto in fattura o cessione del credito.
Entrando nel dettaglio delle modifiche che riguardano le detrazioni fiscali di cui all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), alla fine il Legislatore ha scelto di:
Cosa cambia per i condomìni
Relativamente agli interventi realizzati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis) del Decreto Rilancio ovvero:
viene confermata la rimodulazione dell'incentivo che a partire dalle spese sostenute dal 1 gennaio 2023, diminuirà dal 110% al 90%, per passare al 70% nel 2024 e 65% nel 2025.
È previsto che la modifica non si applicherà:
Cosa cambia per le unità “unifamiliari
Come anticipato, per gli interventi avviati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio ovvero:
per i quali al 30 settembre 2022 è già stato completato il 30% dei lavori complessivi, è offerta la possibilità di utilizzare il superbonus 110% sulle spese sostenute fino al 31 marzo 2023 (anziché 31 dicembre 2022).
Per gli stessi soggetti è stata aperta una nuova finestra temporale per le spese sostenute dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ma con una aliquota del 90% e due vincoli:
Come cambia la cessione del credito
Al fine di provare a riaprire la capienza fiscale dei cessionari, è previsto che le spese per interventi di superbonus, in deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo del Decreto Rilancio, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti fino a 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno comunque non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L’Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell’andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno definite le relative modalità attuative di tale nuova disposizione.