D.L. RISTORI “QUATER” LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE

A chi spetta la sospensione e a quali condizioni

Il Decreto “Ristori quater” all’articolo 2, come già anticipato dal comunicato del Mef n. 269 del 27 novembre 2020 e da quello Governo n. 81 del 29 novembre 2020, dispone per i soggetti: 

  • esercenti attività d’impresa, arte o professione;
  • che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato,
  • con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (2019);
  • che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente

la sospensione dei termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi al versamento

  • delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta [scadenza 16.12];
  • dell’Iva periodica (mese di novembre) [scadenza 16.12];
  • dell’acconto IVA [scadenza 28.12];
  • dei contributi previdenziali e assistenziali [scadenza 16.12]. 

Il comma 3 del già menzionato articolo, prevede inoltre che la proroga dei versamenti di dicembre si applichi a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti: 

  • ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale,
  • ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse e arancioni,
  • ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al medesimo decreto-legge n. 149/2020 (Ristori 2), ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse. 

Come sopra specificato, il riferimento al “colore delle zone” deve essere effettuato sulla base della situazione alla data del 26 novembre 2020. 

I versamenti in commento sono sospesi, indipendentemente dal calo di fatturato, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019 (come previsto dal comma 2). Per tali soggetti si prescinde dai parametri previsti dal comma 1 (calo di fatturato del 33%) data l’assenza di ricavi o compensi a novembre 2019. 

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: 

  • in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021,
  • ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021

Risulta evidente che la condizione principale per accedere alla possibile sospensione (leggi differimento) per la maggioranza delle aziende interessate, visto che la regione Veneto è caratterizzata dal “colore giallo”, è rappresentata dal calo del fatturato nella misura precedentemente indicata. 

È importante quindi che le aziende si premurino di effettuare l’emissione delle fatture e l’invio delle stesse al Sistema di Interscambio (SDI) in tempo utile rispetto alla scadenza del 16 dicembre in modo da calcolare la percentuale del calo di fatturato ed effettuare correttamente la valutazione circa il possibile differimento dei versamenti previsti dalla norma.

  • Data inserimento: 03.12.20
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4666