Tra le varie disposizioni previste nella legge 92/2012 (Riforma Fornero), particolare rilevanza assumono le novità riguardanti l’indennità di mobilita, disciplinata negli articoli da 6 a 9 della legge 223/1991. In particolare, l’art. 2, comma 71 della citata Riforma Fornero dispone l’abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, dell’indennità di mobilità e delle disposizioni che disciplinano la formazione delle liste di mobilità, con il conseguente venir meno delle agevolazioni per le imprese che assumono lavoratori iscritti nelle predette liste.
Tenuto conto che per espressa disposizione di legge l’iscrizione nelle liste di mobilità decorre dal giorno successivo al licenziamento, non potranno più essere iscritti nelle liste i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016. Tali lavoratori potranno beneficiare, ricorrendone i requisiti, della indennità di disoccupazione NASPI.
Ripercorrendo le vicende che in questi 25 anni hanno caratterizzato l’istituto della mobilità, ricordiamo che la collocazione dei lavoratori nelle liste di mobilità può avvenire dopo un periodo di cassa integrazione straordinaria, oppure come conseguenza di una procedura di licenziamento collettivo (applicabile alle aziende che occupano più di 15 dipendenti e che in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni).
La norma prevede una procedura sindacale articolata per la dichiarazione di mobilità, esplicitata dagli artt. 4 e 5 della legge 223/1991; tale procedura, pur venendo meno l’indennità di mobilità, continuerà a trovare applicazione per le ipotesi di licenziamento collettivo; di conseguenza dovranno essere seguiti i vari passaggi previsti dai citati art. 4 e 5 della legge 223/1991 in tutti i casi in cui l’azienda intende operare un licenziamento collettivo.
In merito alla perdita dei benefici previsti per le aziende che assumono di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, attualmente la legge prevede diverse agevolazioni a seconda della tipologia di assunzione del lavoratore:
Ora, con l’abrogazione dell’indennità di mobilità, a decorrere dal 1 gennaio 2017 avremo la seguente situazione: