Dal 1 gennaio 2017 viene abrogata la disciplina dell’indennità di mobilità, sostituita integralmente dalla NASPI.
Tra le varie disposizioni previste nella legge 92/2012 (Riforma Fornero), particolare rilevanza assumono le novità riguardanti l’indennità di mobilita, disciplinata negli articoli da 6 a 9 della legge 223/1991. In particolare, l’art. 2, comma 71 della citata Riforma Fornero dispone l’abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, dell’indennità di mobilità e delle disposizioni che disciplinano la formazione delle liste di mobilità, con il conseguente venir meno delle agevolazioni per le imprese che assumono lavoratori iscritti nelle predette liste.
Tenuto conto che per espressa disposizione di legge l’iscrizione nelle liste di mobilità decorre dal giorno successivo al licenziamento, non potranno più essere iscritti nelle liste i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016. Tali lavoratori potranno beneficiare, ricorrendone i requisiti, della indennità di disoccupazione NASPI.
Ripercorrendo le vicende che in questi 25 anni hanno caratterizzato l’istituto della mobilità, ricordiamo che la collocazione dei lavoratori nelle liste di mobilità può avvenire dopo un periodo di cassa integrazione straordinaria, oppure come conseguenza di una procedura di licenziamento collettivo (applicabile alle aziende che occupano più di 15 dipendenti e che in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni).
La norma prevede una procedura sindacale articolata per la dichiarazione di mobilità, esplicitata dagli artt. 4 e 5 della legge 223/1991; tale procedura, pur venendo meno l’indennità di mobilità, continuerà a trovare applicazione per le ipotesi di licenziamento collettivo; di conseguenza dovranno essere seguiti i vari passaggi previsti dai citati art. 4 e 5 della legge 223/1991 in tutti i casi in cui l’azienda intende operare un licenziamento collettivo.
In merito alla perdita dei benefici previsti per le aziende che assumono di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, attualmente la legge prevede diverse agevolazioni a seconda della tipologia di assunzione del lavoratore:
- nel caso di assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, l’azienda per un periodo di 18 mesi applicherà le medesime aliquote contributive previste per gli apprendisti; in più è previsto un ulteriore “bonus” pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore;
- nel caso di assunzione a tempo determinato è prevista la medesima agevolazione contributiva sopra indicata, ma per un periodo massimo di 12 mesi; nel caso di trasformazione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato spetta una ulteriore agevolazione contributiva per ulteriori 12 mesi, alla quale si aggiunge il bonus del 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore.
Ora, con l’abrogazione dell’indennità di mobilità, a decorrere dal 1 gennaio 2017 avremo la seguente situazione:
- fino al 30 dicembre 2016 le aziende potranno collocare i lavoratori in mobilità. Le aziende che attiveranno rapporti di lavoro con questi lavoratori entro il 31 dicembre 2016 potranno continuare a godere delle agevolazioni previste. Tuttavia, se con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato fatte entro il 31 dicembre l’agevolazione contributiva potrà essere goduta per 18 mesi, nel caso di assunzione a termine effettuata prima del 31 dicembre 2016 che si protrae nel corso del 2017, l’agevolazione potrà essere goduta solo con riferimento all’assunzione con contratto a termine (per un periodo massimo di 12 mesi) non potendosi applicare il beneficio previsto dalla normativa per la proroga del contratto o la trasformazione a tempo indeterminato dello stesso, se effettuate nel corso del 2017.
- Dal 1 gennaio 2017 non potranno più essere applicate agevolazioni con riferimento a soggetti assunti nel corso del 2017, anche se iscritti nelle liste entro il 31 dicembre 2016.