Dal 1° gennaio 2012 il tasso degli interessi legali aumenta dall'1,5% al 2,5%, a causa della crescita dell'inflazione e della conseguente crescita dei tassi di interesse correnti sul mercato finanziario.
Lo stabilisce il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2011, n. 291.
L’intervento, che rientra nelle indicazioni dell’art. 1284 c.c., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria di cui sarà bene tenere conto.
AI FINI CIVILISTICI
Incide in particolare su:
Rileva inoltre con riferimento:
- interessi nei contratti di mutuo (art. 1815 CC), salvo il patto contrario;
- danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 C.C.);
- rimborsi spettanti o dovuti nel contratto di mandato (artt. 1714 e 1720 C.C.).
1. Agenzia Entrate:
- di avvisi bonari (art. 36-bis e ter Dpr 600/73) - DM 21/5/09 –
- di adesione agli inviti al contraddittorio o al PVC - Art. 5 e 5-bis Dlgs 218/97;
- di accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale (semestrale) Dlgs 218/97
2. Concessionario della Riscossione:
USUFRUTTO
Il tasso legale contribuisce alla determinazione del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà (quale differenza tra la piena proprietà e l’usufrutto). La variazione del tasso legale, infatti, comporta una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell’usufrutto e delle rendite (art. 14 e 17 D.Lgs. n. 346/90), secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23.12.09, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 31/12/2009.