DAL 2026 COLLEGAMENTO OBBLIGATORIO TRA CORRISPETTIVI IVA E PAGAMENTI ELETTRONICI

Le modalità e la tempistica per effettuare il collegamento

Dal 1° gennaio 2026, gli esercenti che trasmettono i dati dei corrispettivi dovranno garantire il collegamento tra i registratori telematici (RT) e gli strumenti di pagamento elettronico utilizzati (pos, app di pagamento).

Tale collegamento, dopo il confronto anche con Confartigianato, non è previsto di tipo fisico (come inizialmente prospettato che imponeva l’intervento di un tecnico abilitato a pagamento) ma di tipo “logico” garantito tramite un servizio web che consentirà di associare la matricola dei registratori all’identificativo univoco dello strumento di pagamento. Questo in sintesi quanto disposto dal provvedimento n. 424470/2025 dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025.

Il provvedimento ha dato attuazione alla novità normativa introdotta dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1 commi 74 – 77) che, modificando l’art. 2 comma 3 del D.Lgs. n. 127/2015, ora recita che a decorrere dal 1° gennaio 2026:

“La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri”.

Come evidenziato, la modifica normativa prevede non solo l’obbligo di collegamento tra gli strumenti di rilevazione dei corrispettivi e quelli di pagamento elettronico, ma anche la memorizzazione puntuale (leggi ad ogni documento commerciale emesso) e la trasmissione in forma aggregata (leggi trasmissione giornaliera dei corrispettivi) dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

Operazioni realizzate dall’1.1.2026

Già per le operazioni realizzate fino al 31.12.2025, all’interno del tracciato dei corrispettivi telematici, gli esercenti devono indicare la tipologia di pagamento ricevuto a fronte di ciascuna “vendita” utilizzando le specifiche funzioni presenti nel Registratore Telematico. L’indicazione corretta del tipo di pagamento ricevuto è un adempimento spesso "dimenticato" dagli esercenti considerandola un’informazione superflua o poco importante dato che il documento commerciale è stato regolarmente emesso.

La situazione è destinata a cambiare radicalmente dal prossimo 1° gennaio 2026.

Nel prevedere l’integrazione tra il processo di rilevazione dei corrispettivi e il processo di pagamento elettronico, la Legge di Bilancio 2025 ha previsto anche l’adeguamento del relativo quadro sanzionatorio stabilendo che le sanzioni previste per le violazioni in materia di corrispettivi telematici, comprese quelle accessorie, si applicano anche nelle ipotesi di mancato invio dei dati dei pagamenti elettronici e di mancato rispetto del vincolo di collegamento.

In particolare la norma prevede ora:

  • in caso di mancata memorizzazione o trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici, pur in presenza della corretta liquidazione del tributo, è prevista la sanzione di € 100,00 per trasmissione giornaliera con un massimo di € 1.000 a trimestre senza la possibilità di applicazione del cumulo giuridico;
  • il mancato collegamento dello strumento di pagamento con il R.T. comporterà l’irrogazione di una sanzione da € 1.000 a € 4.000 oltre all’applicabilità delle sanzioni accessorie di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

N O T A   I M P O R T A N T E

È quindi indispensabile digitare correttamente sul R.T., all’atto di ogni singola “vendita”, la modalità di pagamento utilizzata dal cliente (contante o elettronico). L’informazione costituirà oggetto di analisi e controllo grazie all’incrocio con i dati dei pagamenti elettronici ricevuti dall’AdE, con cadenza mensile e con riferimento alle operazioni giornaliere, da parte dei prestatori di servizi di pagamenti (Psp).

Come appena indicato, il comportamento assunto dell’esercente al momento dell’emissione del documento commerciale assume ora maggior importanza (dato che l’indicazione e trasmissione di informazioni non corrette relative alle forme di pagamento saranno sanzionate).

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL COLLEGAMENTO “LOGICO”

In base al provvedimento emanato il 31 ottobre 2025, per adempiere al nuovo obbligo di “collegamento” tra R.T. e strumento di pagamento gli esercenti dovranno:

  • accedere all’area riservata sul portale Fatture e Corrispettivi e selezionare l’apposito servizio web che sarà reso disponibile;
  • utilizzare il servizio per registrare i dati identificativi di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato in abbinamento alla matricola di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi (R.T.) già censito e attivato;
  • registrare l’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento.

Per agevolare il contribuente, sarà visualizzato l’elenco degli strumenti (di pagamento) di cui, sulla base delle informazioni comunicate dagli intermediari finanziari, risulta titolare.

Il collegamento potrà essere eseguito direttamente dai soggetti obbligati o tramite intermediari delegati al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”.

TEMPISTICA DI EFFETTUAZIONE DEL COLLEGAMENTO “LOGICO”

Nonostante l’obbligo decorra dal prossimo 1° gennaio, è stata prevista una gradualità per l’effettiva attuazione.

Il provvedimento stabilisce che:

  • per gli strumenti di pagamento elettronico già nella disponibilità degli esercenti, per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento, il collegamento “logico” andrà effettuato entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del servizio web nell’area riservata (con comunicato stampa del 31 ottobre si riporta come data di messa a disposizione “nei primi giorni del mese di marzo 2026”);
  • per gli strumenti di pagamento elettronico per i quali il contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, il collegamento “logico” andrà effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento ed entro l’ultimo giorno lavorativo del mese. Viene specificato che, ai fini del provvedimento il sabato è considerato giorno non lavorativo.

Gli stessi termini dovranno essere rispettati anche in caso di variazione degli strumenti utilizzati (esempio: disattivazione di un pos in uso).

Per coloro che trasmettono i corrispettivi tramite la procedura web dell’Agenzia delle Entrate, il collegamento ai dispositivi di pagamento potrà essere operato all’interno della medesima procedura.

  • Data inserimento: 10.11.25
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6950