Con provvedimento dell’ 8 novembre 2017 l’agenzia delle entrate chiarisce le modalità con cui mette a disposizione dei soggetti passivi Iva, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, le informazioni derivanti dal confronto delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute, da cui risulterebbe che sia stato omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.
L'Agenzia delle Entrate invia una comunicazione all'indirizzo PEC dei contribuenti interessati, che sarà disponibile anche nel "cassetto fiscale" del destinatario, contenente i dati utili relativi all'anomalia riscontrata.
I contribuenti o gli intermediari incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni, a loro volta, possono richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia tramite PEC eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Se le anomalie rilevate sono corrette, i contribuenti interessati possono regolarizzare gli errori o le omissioni commessi avvalendosi del ravvedimento operoso e beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.