DECRETO BOLLETTE – LA CONVERSIONE IN LEGGE

Le principali novità e conferme

Il 29 maggio 2023 è stata pubblicata in G.U. la Legge n. 56/2023 di conversione del D.L. n. 34/2023 il c.d. “Decreto Bollette”.

Le sottoelencate disposizioni, contenute nel testo originario, sono state confermate:

  • credito di imposta imprese “non energivore” secondo trimestre 2023 di cui all’articolo 4, 3 comma D.L. n. 34/2023;
  • credito di imposta imprese “non gasivore” secondo trimestre 2023 di cui all’articolo 4, 5 comma D.L. n. 34/2023;
  • regolarizzazione violazioni formali (proroga al 31.10.23 versamento unica o prima rata) di cui all’articolo 19, 1 comma, lett. a) D.L. n. 34/2023;
  • ravvedimento speciale (proroga al 30.9.2023 del termine per la rimozione dell’irregolarità e versamento unica o prima rata) di cui all’articolo 19, comma 1 lett. b) e c) e all’articolo 21, commi 1 e 2 D.L. n. 34/2023.

 

Integrazione di norme contenute nel testo originario

Interventi di risparmio energetico (articolo 7)

Per la determinazione dell’ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico di cui:

  • all’articolo 16 – bis Tuir (ad esempio: installazione di impianti fotovoltaici);
  • all’articolo 1 commi da 344 a 347 Legge n. 296/2006 (c. 344 - interventi di riqualificazione globale energetica; c. 345 – interventi sull’involucro degli edifici: cappotti e serramenti/infissi; c. 346 – installazione di collettori solari; c. 347 – sostituzione di impianti di climatizzazione invernale);
  • all’articolo 14 D.L. n. 63/2013 (ad esempio: generatori di calore a biomassa, le schermature solari ecc.);

si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali.

In ogni caso la somma del contributo e dell’agevolazione fiscale non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo.

Le disposizioni illustrate si applicano con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del Decreto (31 marzo 2023) ed erogati negli anni 2023 e 2024.

 

Nuove norme inserite in sede di conversione

Estensione delle definizioni agevolate agli Enti Territoriali

In sede di conversione è stata introdotta la possibilità, da parte degli Enti territoriali (Comuni, ecc.) che non si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate - riscossione per la riscossione coattiva delle relative entrate ma provvedono direttamente ovvero tramite concessionari privati, di stabilire con un apposito Provvedimento, da emanare entro il 28.7.2023, l’applicazione delle disposizioni:

  • relative all’annullamento automatico (“stralcio”) dei debiti di importo residuo, all’1.1.2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni risultanti da carichi relativi al periodo 2000 - 2015. L’Ente può inoltre disporre anche la non applicazione della predetta definizione agevolata;
  • in materia di “rottamazione-quater” relativamente ai carichi del periodo 1.1.2000 - 30.6.2022

Nel caso in cui l’Ente preveda la possibilità di utilizzare la “rottamazione-quater” anche per i carichi riferiti alle entrate “di propria competenza”, lo stesso dovrà stabilire:

  • il numero di rate per il versamento di quanto dovuto e la relativa scadenza;
  • le modalità di adesione da parte del soggetto interessato;
  • il termine di presentazione della domanda;
  • il termine entro il quale l’Ente territoriale / concessionario della riscossione trasmette al debitore la comunicazione contenente l’indicazione dell’importo dovuto e delle singole rate con la relativa scadenza.

Per effetto della presentazione della domanda sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero delle somme oggetto della domanda.

In caso di mancato / insufficiente / tardivo versamento dell’unica rata / una delle rate, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione / decadenza per il predetto recupero.

 

Rottamazione – quater – proroga dei termini

La proroga dei termini riferiti alla “Rottamazione Quater”, annunciata dal comunicato stampa Mef del 21 aprile 2023, è stata confermata ma inserita nel decreto “Omnibus” D.L. n. 51/2023, articolo 4, comma 1.

  • Data inserimento: 05.06.23
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5848