DECRETO BOLLETTE

È ufficiale la proroga delle scadenze relative alla tregua fiscale

Sulla G.U. 30.3.2023, n. 76 è stato pubblicato il D.L. 34/2023, il c.d. "Decreto Bollette", nell'ambito del quale, oltre alle "misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale", sono contenute una serie di disposizioni che intervengono sulle definizioni agevolate rientranti nella c.d. "tregua fiscale" introdotta dalla Finanziaria 2023, prevedendo la proroga di alcuni termini nonché l'estensione delle stesse a nuove fattispecie (in particolare, con riguardo alla definizione agevolata degli atti di accertamento).

Il citato Decreto, in vigore dal 31.3.2023, contiene altresì alcune norme di interpretazione autentica che chiariscono l'ambito applicativo del ravvedimento speciale nonché della definizione agevolata delle liti pendenti.

Il presente lavoro analizzerà quanto previsto in tema di:

  • sanatoria delle violazioni formali;
  • ravvedimento speciale. 

Riprendendo quanto già pubblicato in un precedente articolo, specifichiamo più dettagliatamente quanto pubblicato nel D.L. 34/2023.

Regolarizzazione violazioni formali

Con riferimento alla regolarizzazione delle irregolarità, infrazioni ed inosservanze di obblighi / adempimenti di natura formale commesse fino al 31.10.2022, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile IRPEF / IRES / IRAP / IVA e sul versamento dei tributi, prevista dai commi da 166 a 173, Finanziaria 2023 , è prorogato

dal 31.3 al 31.10.2023

il termine di versamento (unica soluzione / prima rata) di quanto dovuto, pari a € 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

È confermato al 31.3.2024 iI termine di rimozione delle irregolarità / versamento della seconda rata.

 Ravvedimento speciale

Relativamente al ravvedimento speciale previsto dai commi da 174 a 178, Finanziaria 2023, utilizzabile per regolarizzare le violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e periodi d'imposta precedenti e, in particolare:

  • le violazioni "sostanziali" dichiarative (ossia, violazioni infedele dichiarazione);
  • le violazioni prodromiche alla presentazione della dichiarazione in quanto non "assorbite" nella regolarizzazione della dichiarazione (ad esempio, omessa fatturazione);

è prorogato dal 31.3 al 2.10.2023 (il 30.9 cade di sabato) il termine:

  • per la rimozione dell'irregolarità / omissione;
  • per il versamento (unica soluzione / prima rata di 8) dell'importo dovuto. In particolare è richiesto il versamento della sanzione ridotta a 1/18 del minimo, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.

Inoltre, in caso di versamento rateale, il termine delle rate successive alla prima è ora fissato:

  • al 31.1030.11 e 20.12 (in luogo del 30.6, 30.9 e 20.12) per le rate in scadenza nel 2023;
  • al 31.330.630.9 e 20.12 (analogamente a quanto previsto in precedenza) per le rate in scadenza nel 2024.
  • Data inserimento: 03.04.23
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  • Notizia n.: 5778