Si forniscono di seguito alcuni importanti aggiornamenti in merito al tema del cd “decreto controlli”, ovvero il DM 1° settembre 2021 - criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Come noto, il provvedimento in questione introduce un sistema di qualificazione per le persone che effettuino manutenzione sui presidi antincendio:
L’entrata in vigore del provvedimento, come noto, è stata - da ultimo - prorogata al
prossimo 25 settembre 2024.
Da tale data, quindi, sarà obbligatorio per le persone che effettuino attività di manutenzione sui presidi indicati essere “qualificati”, ovverosia possedere un’attestazione rilasciata dai Vigili del Fuoco.
Si precisa come la stessa prescinda dal possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/2008, essendo prevista dal Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro, il decreto legislativo n. 81/2008, articolo 36 e tocchi anche presidii che non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 37 (ad esempio: estintori e porte tagliafuoco).
Lo schema originario del provvedimento prevede, come noto, che vi siano tre tipologie di percorso per l’ottenimento della «qualifica di “tecnico manutentore antincendio”» e cioè:
1) Caso 1 = esame “completo”, ovvero con prova scritta con quiz a risposta multipla, esame orale e prova pratica, sostenibile solo a seguito di percorso formativo specifico per il presidio per il quale ci si qualifica
2) Caso 2 = esame “completo” senza frequenza di corso, come sopra indicato: è la modalità d’esame ascrivibile alle persone che possano vantare esperienza documentata di almeno 3 anni (alla data del 25 settembre 2022) nella manutenzione antincendio per il presidio per il quale ci si intende qualificare: tale possibilità vale solo per un periodo “transitorio” e non “a regime”
3) Caso 3 = esame “ridotto”, ovvero solo orale, per le persone che svolgono attività da 3 anni (vedi sopra) e siano in possesso di formazione certificata pregressa
A seguito di forti pressioni di Confartigianatoe, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha preannunciato di voler accogliere la richiesta di semplificazione delle procedure d’esame per le persone che vantino esperienza documentata.
In particolare, si tratta del cd Caso 2, come sopra indicato: il CNVVF ha infatti preannunziato la riduzione delle tre prove ad una sola, da sostenersi in forma orale, sulla base del CV della persona che si intende qualificare, ovverosia con domande inerenti all’attività svolta e documentata nel curriculum del manutentore.
In breve, i Casi 2 e 3, come sopra indicati, verrebbero unificati sotto il profilo dei contenuti e delle modalità di svolgimento dell’esame. Quanto sopra sarà formalizzato con un’apposita Nota della DCPREV del CNVVF, che integrerà, per l’appunto, un “disciplinare d’esame” semplificato ed unificato per gli attuali casi 2 e 3.
Si tratta di un importante risultato, che, se confermato, valorizza l’esperienza “sul campo” di tante persone ed imprese artigiane che svolgono, da tempo, con efficacia, l’attività manutentiva sui presidii antincendio e permette, peraltro, una volta che entrerà in vigore l’obbligo formativo, di ridurre gli inevitabili “colli di bottiglia” burocratici ed amministrativi, dovuti al gran numero di persone che dovranno qualificarsi per continuare ad operare, senza quindi alcun prevedibile impatto sui livelli della sicurezza in generale e di quella antincendio in particolare.
In attesa della formalizzazione della semplificazione, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane, s’invitano le imprese interessate, ove possibile, di attendere la Nota ufficiale del CNVVF; tale indicazione concerne ovviamente le sole imprese/persone che ricadano nel cosiddetto Caso 2, come sopra illustrato.