Con la Circolare 11/E del 6 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti al riguardo di dubbi interpretativi sorti con la pubblicazione del:
La circolare, nella oramai consueta formula “domanda-risposta”, affronta molti temi. Con la presente pubblicazione riportiamo quelli di interesse generale e più importanti.
Punto 2 SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI
Quesito 2.1
Sospensione dei termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA, del modello TR, della Li.Pe e dell’esterometro del primo trimestre 2020 – Adempimenti relativi alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
L'articolo 62, comma 1, del Decreto dispone che:
“1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 […]».
Il successivo comma 6 dispone che:
«6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni».
Tra gli adempimenti sospesi, che possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, rientrano, dunque:
La Circolare precisa inoltre che, in assenza della presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR, gli uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell’IVA a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l’utilizzo in compensazione del credito IVA, annuale in misura superiore a 5.000 euro, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge.
Rimane ferma la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione IVA o il modello TR anche nel corso del periodo di sospensione, non essendo di contro preclusa la facoltà di porre in essere gli adempimenti tributari.
Con riferimento, invece, agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi viene fatto rinvio a quanto già chiarito nella circolare 3 aprile 2020, n. 8/E e, in particolare, nella risposta al quesito n. 1.7, nella quale è stato rappresentato quanto segue:
«Quanto alla trasmissione telematica dei corrispettivi, nella circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020, si è già evidenziato che essa, insieme alla memorizzazione (e all’emissione del documento commerciale che vi è connessa), costituisce un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi.
Si tratta, dunque, di una parte giuridicamente non separabile di un unico adempimento, in alcuni casi, fisicamente non autonoma (si pensi alla procedura web «documento commerciale on line») e, pertanto, la stessa non può essere oggetto di sospensione, prevalendo, come visto per le fatture, l’esigenza della controparte di ricevere un documento variamente utilizzabile anche ai fini fiscali.
Comunque, in un’ottica di massimo favore per i contribuenti, si ritiene che facciano comunque eccezione (e ricadano, quindi, nella sospensione) le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo (si pensi, ad esempio, all’assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo).
Si ritiene visto il preciso riferimento contenuto nella domanda che la sospensione operi anche per i contribuenti non ancora in possesso di R.T. che devono provvedere, nella fase transitoria, alla comunicazione telematica dei dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.
Quesito 2.5
Richiesta ed effettuazione delle verifiche periodiche dei Misuratori Fiscali e dei Registratori telematici
Gli esercenti, i laboratori e i tecnici abilitati sono, rispettivamente, tenuti alla richiesta e all’effettuazione delle verificazioni periodiche degli apparecchi misuratori fiscali, entro i termini della loro scadenza periodica, nel rispetto degli adempimenti di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2003.
I suddetti adempimenti, le cui scadenze si collochino nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, rientrano nella sospensione di cui all’articolo 62, comma 1, del Decreto, e sono effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.
Ricordiamo che le verifiche periodiche devono essere effettuate:
Punto 3 CREDITO DI IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI
Quesito 3.1
Si chiede di conoscere se, ai fini del calcolo dell’ammontare del credito d’imposta spettante, si debba tenere conto anche delle spese condominiali addebitate al conduttore, a prescindere dalle modalità di addebito (in forma separata o unitaria rispetto al canone).
Qualora le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, si ritiene che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.
Quesito 3.2
Si chiede di conoscere se nel caso in cui il contratto di locazione comprenda sia il negozio (C/1) che la pertinenza (C/3), con canone unitario, si possa beneficiare, per entrambi, del credito d’imposta per botteghe e negozi.
Il credito di imposta spetta sull’intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività.
Ulteriori chiarimenti e novità sul Credito di imposta per botteghe e negozi
Con Circolare 8/E del 3 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, per aver diritto al credito di imposta, il canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 deve essere stato pagato.
Nel corso dell’esame parlamentare di conversione in Legge del D.L. 18/2020, con l’aggiunta del comma 2-bis all’articolo 65, si stabilisce che il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi di reddito.