Il Decreto n. 25 del 17 marzo 2017, oltre a prevedere l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio, è intervenuto apportando alcune modifiche anche alle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
Il decreto non ha modificato il regime della responsabilità solidale dell’appaltante (committente imprenditore o datore di lavoro) per i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti dall’appaltatore ai propri dipendenti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto, così come previsto dall’art. 29, 2° comma., d.lgs. n. 276/2003), ma ha eliminato alcune previsioni che potevano alleggerire la posizione dell’appaltante.
È stato infatti abrogato il primo periodo dell’art. 2 del citato art. 29, che dava la possibilità ai contratti collettivi nazionali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.
Sono stati, inoltre, abrogati, i periodi dal secondo al quarto dell’art. 29, che prevedevano:
In sostanza il decreto n. 25 del 17 marzo 2017 non ha inteso modificare la disciplina giuridica del regime di responsabilità solidale che grava su committente e appaltatore; ha tuttavia eliminato la possibilità per il committente di richiedere in prima difesa il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e dei subappaltatori secondo il quale, solo in caso di infruttuosa escussione di tali patrimoni, l’azione esecutiva del lavoratore poteva essere promossa nei confronti del committente.