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Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017: modifiche alla responsabilità solidale negli appalti

Il Decreto Legge n. 25 del 17 marzo u.s., oltre ai voucher interviene direttamente in materia di responsabilità solidale nell’ambito degli appalti.

Il Decreto n. 25 del 17 marzo 2017, oltre a prevedere l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio, è intervenuto apportando alcune modifiche anche alle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

Il decreto non ha modificato il regime della responsabilità solidale dell’appaltante (committente imprenditore o datore di lavoro) per i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti dall’appaltatore ai propri dipendenti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto, così come previsto dall’art. 29, 2° comma., d.lgs. n. 276/2003), ma ha eliminato alcune previsioni che potevano alleggerire la posizione dell’appaltante. 

È stato infatti abrogato il primo periodo dell’art. 2 del citato art. 29, che dava la possibilità ai contratti collettivi nazionali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.

Sono stati, inoltre, abrogati, i periodi dal secondo al quarto dell’art. 29, che prevedevano:

  • che il committente fosse convenuto in giudizio per il pagamento soltanto unitamente all’appaltatore (in pratica non si poteva citare solo il committente appaltante)
  • che lo stesso committente potesse eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore (i creditori quindi doveva prima aggredire il patrimonio dell’appaltatore e poi rivolgersi al committente appaltante);
  • che l’azione esecutiva potesse essere intentata nei confronti del committente imprenditore soltanto dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore.

In sostanza il decreto n. 25 del 17 marzo 2017 non ha inteso modificare la disciplina giuridica del regime di responsabilità solidale che grava su committente e appaltatore; ha tuttavia eliminato la possibilità per il committente di richiedere in prima difesa il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e dei subappaltatori secondo il quale, solo in caso di infruttuosa escussione di tali patrimoni, l’azione esecutiva del lavoratore poteva essere promossa nei confronti del committente.

  • Data inserimento: 07.04.17