La sospensione dei versamenti prevista dall’art. 18 del D.L. 8.4.2020 n. 23 c.d. “Decreto Liquidità” si applica, al rispetto dei parametri previsti (calo di fatturato di almeno il 33% per soggetti con ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente) nei mesi di riferimento, anche ai versamenti scadenti nel mese di maggio 2020 relativi alla prima rata “fissa” dei contributi sul reddito minimale dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione IVS commercianti – artigiani.
Nel caso specifico, (sospensione della prima rata dei contributi “fissi” per gli artigiani scadente nel mese di maggio), il calo del fatturato deve essere verificato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Con comunicato stampa del 15 maggio e messaggio n. 2015/2020 l’Inps ha chiarito che, ai fini della sospensione del versamento "fisso" IVS scadente il 18 maggio, rientrano anche gli iscritti in qualità di soci di società.
Riteniamo, pur in assenza di specifici chiarimenti, che per i soci di società (di persone/capitali), il calo di fatturato di almeno il 33%, deve essere verificato sui dati della società partecipata.