Le novità in materia fiscale del decreto “milleproroghe” sono contenute nell’articolo 3 e sono entrate in vigore il 31 dicembre 2020 (giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Vendite di beni tramite piattaforme a distanza (articolo 3, comma 3)
Prorogato di un ulteriore semestre (fino al 30 giugno 2021) l’avvio delle disposizioni che regolamentano gli adempimenti da parte dei soggetti che facilitano le vendite a distanza tramite piattaforme, portali o mezzi analoghi. Dal prossimo 1° luglio 2021, pertanto, tali soggetti, se non trasmettono determinati dati relativi a ciascun fornitore (denominazione, numero totale unità vendute in Italia e prezzi di vendita), sono considerati debitori d’imposta se non dimostrano che l’imposta è stata assolta dal fornitore.
Sistema TS e trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 3, comma 5)
Prorogato di un ulteriore anno il termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono a tale obbligo tramite la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (in sostanza, tramite RT). L’adempimento slitta, pertanto, al 1° gennaio 2022.
Svolgimento delle assemblee nelle società (articolo 3, comma 6)
Le assemblee societarie potranno svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a prescindere dalle indicazioni statutarie, fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre al mese di marzo 2021.
Lotteria dei corrispettivi (articolo 3, commi 9 e 10)
Prorogato di un ulteriore mese l’avvio della “lotteria dei corrispettivi”. Il comma 9 dell’articolo in esame, infatti, demanda “l’avvio” della Lotteria al provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e monopoli, da adottare d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, che definisce le modalità di estrazione e l’entità dei premi messi in palio, e che dovrà essere adottato entro e non oltre il 1° febbraio 2021(in vigore da ieri).
Inoltre, il D.L. “Milleproroghe” (comma 10) differisce al 1° marzo 2021 il termine a partire dal quale i consumatori potranno segnalare la mancata acquisizione del codice lotteria da parte degli esercenti.
Tali segnalazioni, si ricorda, saranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dal Corpo della Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
Si ricorda, a margine, che ulteriori novità riguardanti la lotteria degli scontrini derivano dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1 comma 1095 della L. 178/2020) la quale ha limitato la partecipazione al concorso ai soli acquisti effettuati mediante strumenti che consentono il pagamento elettronico.