Con la circolare n. 14/E e la risoluzione n. 32/E (entrambe datate 6 giugno 2020) l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti necessari all’applicazione della norma prevista dall’art. 28 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”.
Ambito soggettivo di applicazione
I documenti emanati confermano quanto già previsto dalla norma originaria. I soggetti ammessi all’agevolazione sono quindi:
con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. (in genere il 2019).
La soglia dei ricavi o compensi deve essere determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.
Per i soggetti che esercitano attività alberghiera o agrituristica il credito di imposta può essere usufruito a prescindere dai ricavi dell’anno d’imposta precedente.
La circolare Ade spiega che occorre fare riferimento ai soggetti che svolgono effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55 dei codici ATECO. (La Circolare AdE n. 14/E riporta a titolo esemplificativo alcuni codici ateco).
Ambito oggettivo di applicazione
Il credito di imposta è determinato in relazione ai canoni pagati riferiti a contratti:
di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Per quanto riguarda i contratti di leasing, la circolare chiarisce che la norma in questione si riferisce esclusivamente ai contratti di leasing operativi (o di godimento). Non rientrano nell’ambito applicativo i canoni relativi ai contratti di leasing finanziario essendo assimilati ai contratti di compravendita.
Requisiti per ottenere il credito di imposta
Il credito di imposta spetta a condizione che i soggetti interessati abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente.
Viene precisato che il calo di fatturato e/o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese, pertanto, potrebbe accadere che il credito di imposta spetti anche solo per uno dei mesi indicati al paragrafo precedente.
Misura del credito
Il credito di imposta ammonta:
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.
Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, invece sarà commisurato con riferimento all’importo versato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Modalità di utilizzo del credito
Il credito di imposta in oggetto è utilizzabile:
Al fine di procedere alla compensazione diretta con la risoluzione n. 32 del 6 giugno 2020 è stato istituito il nuovo codice tributo "6920 - Credito di imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto di azienda".
Nei casi di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante ed il relativo utilizzo andranno esposti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa. In caso di mancato utilizzo il credito residuo potrà essere riportato nei periodi di imposta successivi ma non potrà essere chiesto a rimborso.
Le regole attuative inerenti le eventuali cessioni del credito saranno definite con successivo provvedimento del direttore dell’AdE.
Il credito di imposta, come previsto dalla norma originaria, non concorre:
Divieto di cumulabilità con il credito “Negozi e Botteghe”
Il presente credito di imposta, per i medesimi soggetti e le medesime spese (canoni di locazione di marzo 2020), non è cumulabile con il credito di imposta previsto dall’art.65 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.
Pertanto, gli aventi diritto che non hanno fruito del credito “Botteghe e Negozi” in quanto non erano in possesso dei requisiti previsti (immobili strumentali diversi da C1 – attività non sospesa) possono fruire del nuovo credito di imposta (anche per il mese di marzo 2020) a condizione che rientrino nei nuovi requisiti oggettivi e soggettivi.