Con la pubblicazione avvenuta in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, il D.L. n. 34 è entrato in vigore.
Con il presente documento intendiamo fornire una sintesi dei contenuti previsti nel Decreto di carattere fiscale.
Articolo 28 Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto di azienda e cessione del credito
La misura riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con un fatturato fino a 5 milioni di euro ed alberghi senza limiti di fatturato.
I soggetti locatari devono aver riportato, in riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, una perdita di fatturato non inferiore al 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 60% per cento dei relativi canoni.
Per le strutture alberghiere il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume d’affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetterà nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Articolo 50 Proroga dei termini di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento
La misura riguarda i soggetti che, sulla base di quanto previsto dal D.L. Crescita, hanno prenotato il cd “Superammortamento 2019” provvedendo entro il 31 dicembre 2019 a farsi accettare l’ordine dal fornitore e versando entro il 31 dicembre 2019 almeno il 20% del prezzo del bene.
Il termine di consegna del bene, originariamente previsto entro e non oltre il 30.06.2020 viene ora posticipato, a causa dell’emergenza sanitaria, al 31 dicembre 2020.
Articolo 125 Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione
E’ riconosciuto, per il 2020, un credito d’imposta sulle spese di sanificazione e di acquisto di dispositivi di sicurezza per l’emergenza COVID-19 a favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professione e degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il credito è stabilito nella misura del 60% delle spese sostenute con un limite del credito di 60mila euro.
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per: