Con la pubblicazione avvenuta in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, il D.L. n. 34 è entrato in vigore.
Con il presente documento intendiamo fornire una sintesi dei contenuti previsti nel Decreto di carattere fiscale.
Articolo 126 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi
E’ prorogata la ripresa dei versamenti sospesi dai decreti legge in materia di emergenza COVID–19 (DL 9/2020, DL 18/2020 e DL 23/2020). In particolare, i termini per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio, sono prorogati dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Articolo 127 Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del DL 17/3/2020 n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24/4/2020, n. 27
E’ prorogata la ripresa dei versamenti sospesi dai decreti legge in materia di emergenza COVID–19 (DL 9/2020, DL 18/2020 e DL 23/2020). In particolare, i versamenti delle ritenute scadenti il 31 maggio in base alle precedenti sospensioni vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Articolo 24 Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP
Le imprese con ricavi nel 2019 fino a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi sono esentati dal versamento del saldo IRAP per l’anno 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. L’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta.
Articolo 25 Contributo a fondo perduto
La misura si rivolge a soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita iva, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche in forma di impresa cooperativa con un fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro.
A questi soggetti spetta un contributo a fondo perduto, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale, variabile a seconda dell’ammontare dei ricavi (20%, 15%, 10% rispettivamente per ricavi e compensi 2019 non inferiori a 400.000, 1 mln., fino a 5 mln.) alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello del mese di aprile 2019.
L’ammontare del contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi.
Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.
L’istanza dovrà essere presentata telematicamente utilizzando le procedure che saranno disposte con appositi provvedimenti dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate.