In data 3 febbraio l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile sul proprio sito il nuovo modello, e relative istruzioni, per la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura/cessione relativi ai bonus fiscali previsto dall’art. 121 del Decreto-legge n. 34 del 2020.
L’aggiornamento del modello si è reso necessario a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 che ha previsto l’esonero da asseverazione e visto di conformità in relazione agli interventi classificabili come attività di “edilizia libera” e, in ogni caso, per gli interventi di importo non superiore a 10.000 euro.
In ragione a tali situazioni:
Evidenziamo che l’obbligo di asseverazione e visto resta, in ogni caso, per il Bonus facciate e per gli interventi Superbonus, ancorché di edilizia libera o di importo non superiore a 10.000 euro.
Oltre all’aggiornamento del Modello di Comunicazione, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato due FAQ in cui ha fornito precisazioni in merito all’art. 28, comma 2, del D.L. n. 4 del 2022 (l’oramai “famoso” DL Sostegni-Ter).
L’articolo 28, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione (27 gennaio 2022), prevede le seguenti novità:
Il comma 2 fissa nel 7 febbraio 2022 il termine entro il quale possono essere “smaltiti” i crediti pregressi: alla luce di tale disposizione, i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 hanno già costituito oggetto di opzione (anche per “n volte”) possono essere ulteriormente ceduti una sola volta.
Le 2 FAQ precisano che:
Azioni già concluse
Infine, si segnala, che il citato Provvedimento, accoglie la richiesta avanzata nei giorni scorsi da Confartigianato e stabilisce che per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite in detrazione riferite alle spese 2020, la comunicazione può essere trasmessa entro il 7 aprile 2022 anziché nell’ordinario termine del 16 marzo 2022.
Azioni in programma
Confartigianato è consapevole che le continue modifiche della disciplina dei crediti fiscali che si sono susseguite negli ultimi mesi hanno determinato incertezza sul mercato con l’effetto di bloccare le operazioni, anche quelle che non presentano profili patologici. Ha già rappresentato nelle sedi istituzionali e non (vedi il Giornale di Vicenza di sabato 5 febbraio prima pagina e pagina 12) che limitare ad una sola cessione il trasferimento dei crediti determina un rallentamento delle operazioni di acquisto da parte degli operatori finanziari che sono prossimi al raggiungimento della loro capacità di “assorbimento” in compensazione dei crediti stessi con inevitabili incrementi di oneri finanziari, in quanto si contrae il numero degli operatori che possono operare acquisizioni. Ora si interverrà in sede di dibattito parlamentare per richiedere lo stralcio della norma e, in subordine, per sostenerne la modifica al fine di rendere possibile almeno due cessioni e, in ogni caso, cessioni plurime nei confronti di soggetti istituzionali (banche, assicurazioni e soggetti iscritti all’albo degli intermediari finanziari).