Nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio u.s. è stato pubblicato il D.lgs. 27 giugno 2022, n. 104, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea che introduce, modificando il D.lgs. n. 152/1997 sulla medesima materia, nuove disposizioni sui diritti minimi e sulle informazioni da fornire ai lavoratori in merito alle condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito INL) con la circolare n. 4 del 10 agosto 2022, fornisce le prime indicazioni esplicative delle nuove norme.
Il Decreto Legislativo, fortemente criticato da Confartigianato non per lo scopo che si prefigge quanto per le modalità di attuazione, appesantisce e complica gli obblighi informativi che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori al momento dell’assunzione con decorrenza dal 13 Agosto 2022, prevedendo altresì la possibilità a favore dei dipendenti in forza al 1° agosto 2022 di richiedere in via retroattiva l’adempimento di tali obblighi al proprio datore di lavoro (il quale dovrà fornire una risposta entro 60 giorni dalla richiesta).
L’INL precisa che gli obblighi informativi trovano applicazione anche con riguardo ai lavoratori assunti tra il 2 ed il 12 agosto 2022; pertanto, anche questi lavoratori possono richiedere l’eventuale integrazione delle informazioni relative al proprio rapporto di lavoro.
I nuovi obblighi di informazione trasparenti si applicano ai seguenti rapporti di lavoro:
Restano esclusi dall’applicazione del decreto:
ASSUNZIONI
Il decreto amplia l’elenco di informazioni da rendere obbligatoriamente ai lavoratori al momento dell’assunzione, già previsto dal D.lgs. n. 152/1997, non consentendo, a differenza di quanto previsto dalla Direttiva europea, il rinvio alla legge e al contratto collettivo applicato dal datore di lavoro. Le imprese sono quindi costrette a stilare svariate pagine di lettera di assunzione/contratto di lavoro per rendere le tante informazioni che restano comunque particolarmente tecniche e quindi di difficile comprensione per il lavoratore.
Al riguardo, l’INL nella circolare del 10 agosto, scrive:
“fermo restando che con la consegna del contratto individuale di lavoro o di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (v. infra) il lavoratore deve essere già informato sui principali contenuti degli istituti di cui all’art. 1 (ad es. orario di lavoro giornaliero per n. giorni alla settimana; importo retribuzione mensile per numero delle mensilità ecc.), la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale”.
Talune informazioni devono essere obbligatoriamente fornite entro 7 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa, altre entro 30 giorni dall’inizio della stessa (vedi prospetto).
Le imprese devono rendere le informazioni in modo chiaro e trasparente in formato cartaceo (es. nella lettera di assunzione) oppure elettronico, conservandone la prova della trasmissione o della ricezione fino a cinque anni dopo alla conclusione del rapporto di lavoro.
I datori di lavoro che omettono gli obblighi informativi sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall’Ispettorato del Lavoro, da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
Il decreto, introducendo nel corpo del D.lgs. 152/1997 il nuovo art. 1 bis, prevede specifici obblighi informativi verso i lavoratori da rendere al momento dell’assunzione nel caso in cui il datore di lavoro o il committente utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati nella gestione della prestazione lavorativa dei dipendenti. Tale disposizione, secondo quanto evince dalla Relazione illustrativa del decreto di fonte parlamentare, sembra riguardare i datori di lavoro o i committenti che utilizzano sistemi algoritmici per coordinare, monitorare e gestire il rapporto di lavoro; auspichiamo tuttavia chiarimenti e precisazioni.
DISTACCO ESTERO
Anche i datori che distaccano o inviano in missione all’estero i propri dipendenti (nuovo art. 2 D.lgs. n. 152/1997) devono, prima della partenza, fornire ai lavoratori ulteriori informazioni per iscritto su:
L’omessa informazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall’Ispettorato del Lavoro, da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
VARIAZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Viene, altresì, previsto l’obbligo di informare il lavoratore dei mutamenti del rapporto di lavoro intervenuti dopo l’assunzione (nuovo art. 3 D.lgs. n. 152/1997). Il datore di lavoro deve, quindi, notificare al lavoratore per iscritto “qualsiasi variazione” delle condizioni di lavoro, salvo che le variazioni siano conseguenza di modifiche normative o di clausole di contratti collettivi, nel qual caso non sussiste alcun obbligo di notifica.
La disposizione abbrevia i tempi per adempiere a tale obbligo di informazione: infatti, l’adempimento, attualmente da assolvere entro un mese dall’adozione della modifica, viene anticipato al giorno antecedente al prodursi degli effetti della modifica stessa.
Anche in questo caso, l’omessa informazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall’Ispettorato del Lavoro, da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
ULTERIORI PRESCRIZIONI
Il decreto contiene, inoltre, alcune prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro in materia di:
Infine, sono stabilite misure di tutela per i lavoratori in caso di violazione degli obblighi sanciti dal decreto. In particolare, l’art. 12 prevede la facoltà per il lavoratore (oltre al ricorso all’autorità giudiziaria e amministrativa e le procedure previste dalla contrattazione collettiva applicabile) di promuovere le procedure di conciliazione previste dagli artt. 410 – 412 quater Cod. Proc. Civ. o dalle camere arbitrali di cui all’art. 31, comma 12, della legge n. 183/2010. I successivi articoli 13 e 14 disciplinano la protezione del lavoratore da trattamento e conseguenze sfavorevoli e contro il licenziamento o il recesso del committente per aver invocato l’applicazione del decreto.