Con la Risoluzione n. 79 del 23 settembre 2016 l’Agenzia delle Entrate chiarisce la deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica disciplinata dall’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR
L'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che le spese mediche e di assistenza specifica deducibili
ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), TUIR:
- sono sempre deducibili per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992;
- non sono invece automaticamente deducibili per gli invalidi civili. In tal caso l'Agenzia Entrate non ritiene sufficiente il riconoscimento dell’invalidità civile, finalizzata più che altro alla valutazione del grado di capacità lavorativa, ma occorre l’accertamento dell’handicap. Tale invalidità, se non espressamente indicata nella certificazione, potrà essere, ravvisata nelle ipotesi di cui:
- sia attestata un’ invalidità totale (100%)
- sia attribuita l’indennità di accompagnamento
Pertanto per poter operare la deduzione delle spese mediche, L’agenzia delle Entrate individua come requisito il riconoscimento dell’invalidità totale o dell’indennità di accompagnamento, anche da parte di commissioni mediche diverse rispetto a quello costituite ai sensi dell’art. 4, Legge 104 del 1992.