Delega al Governo per l’introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali (sistema PSEA)

Il sistema di PSEA riguarda in particolare l’assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni

Con la legge 221/2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento e  l’uso eccessivo di risorse naturali), all’articolo 70 è stata data delega al governo per l’introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali.

Nella sostanza il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l’introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemi e ambientali (IPSEA).

I principi e i criteri direttivi cui devono attenersi tali decreto devono:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle  qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;

e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal  territorio  agroforestale  nei  confronti  dei  servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;

h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi. 

  • Data inserimento: 15.09.16