Con l’entrata in vigore, lo scorso 6 febbraio, del D.Lgs. n. 8/2016, viene depenalizzato (e trasformato in illecito amministrativo) il mancato versamento di ritenute previdenziali, operate sulle retribuzioni dei propri lavoratori dipendenti, sui compensi ai lavoratori parasubordinati, sulle ritenute in agricoltura,fino ad un importo massimo di € 10.000 annui.
È prevista una sanzione pecuniaria da € 10.000 ad € 50.000; tuttavia, se il datore di lavoro/committente provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione, non è punibile né assoggettabile alla sanzione amministrativa.
Nulla cambia invece nel caso del mancato versamento nell’anno per importo superiore ai 10.000 euro, che continua a configurarsi come reato.
In prima battuta la normativa sembra andare verso un alleggerimento della posizione debitoria dell’azienda, ed è così se guardiamo la questione nel suo complesso: infatti è indubbio il vantaggio della depenalizzazione. A fronte di ciò, tuttavia, viene introdotto un pesante contrappeso di natura economica nel caso in cui il datore/committente non sistemi la propria posizione nell’arco dei tre mesi concessi dalla normativa.
Diventa infatti di fondamentale importanza definire il pagamento dei contributi entro i tre mesi dalla contestazione/notifica: lasciare scadere questo termine significa esporsi alla sanzione amministrativa, che nella quasi totalità dei casi potrebbe essere sproporzionata rispetto all’importo dei contributi da versare: la sanzione concreta, non essendo applicabile l’istituto della diffida ma quello del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16, L. 689/1981 (importo di miglior favore tra il doppio del minimo e un terzo del massimo) sarà di € 16.666,67.
Altrettanto importante per il datore/committente che si trovi in questa situazione è informare il proprio consulente perché vengano intraprese da subito tutte le azioni per regolarizzare la posizione aziendale.
Dal 6 febbraio pertanto:
VIOLAZIONE |
SANZIONE |
omesso versamento di ritenute previdenziali per importo complessivo annuo fino ad € 10.000,00 |
illecito amministrativo punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 ad € 50.000 (nessuna sanzione se versamento contributi entro tre mesi da contestazione o notifica accertamento; se non c’è definizione nei tre mesi, sanzione effettiva di € 16.666,67) |
omesso versamento di ritenute previdenziali per importo complessivo annuo superiore ad € 10.000,00 |
reato sanzionabile penalmente con la reclusione sino a tre anni e con la multa sino ad € 1.032,91 |
Posto che quando si fa riferimento alla soglia di € 10.000 si fa riferimento anche a più versamenti nell’anno che sommati rientrino in questo limite, si auspica che l’INPS intervenga a dettare linee guida per la gestione delle varie casistiche.