La Finanziaria 2018 ha introdotto a decorrere dall’1.7.2018, le seguenti disposizioni in materia di acquisti di carburante per autotrazione:
Quindi le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano acquisti di carburante dal 1 Luglio 2018 non potranno più compilare la scheda carburante, ma riceveranno dal distributore di carburante una fattura elettronica.
Allo stesso tempo la norma prevede che, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione del costo, gli acquisti di carburante devono essere effettuati tramite strumenti “tracciabili”.
La finanziaria ha previsto come mezzi ammessi le carte di credito, di debito e prepagate emesse da intermediari finanziari residenti, demandando all’Agenzia delle entrate la possibilità di prevedere ulteriori forme considerate equipollenti.
Con Provvedimento Direttoriale n. 73203 del 4 aprile 2018, le Entrate hanno ufficializzato il loro parere, considerando come validi strumenti di pagamento tracciati:
Quindi l’unico pagamento non più ritenuto ammissibile è quello effettuato per contante.