Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Detrazione (Iva e Redditi) relativa agli acquisti di carburanti

L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 4.4.2018 ha individuato gli strumenti di pagamento obbligatori per la deduzione dei costi e la detrazione Iva dei carburanti.

La Finanziaria 2018 ha introdotto a decorrere dall’1.7.2018, le seguenti disposizioni in materia di acquisti di carburante per autotrazione:

  • la soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione;
  • l’introduzione dell’obbligo di documentare gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva tramite la fattura elettronica.

Quindi le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano acquisti di carburante dal 1 Luglio 2018 non potranno più compilare la scheda carburante, ma riceveranno dal distributore di carburante una fattura elettronica.

Allo stesso tempo la norma prevede che, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione del costo, gli acquisti di carburante devono essere effettuati tramite strumenti “tracciabili”.

La finanziaria ha previsto come mezzi ammessi le carte di credito, di debito e prepagate emesse da intermediari finanziari residenti, demandando all’Agenzia delle entrate la possibilità di prevedere ulteriori forme considerate equipollenti.

Con Provvedimento Direttoriale n. 73203 del 4 aprile 2018, le Entrate hanno ufficializzato il loro parere, considerando come validi strumenti di pagamento tracciati:

  1. gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
  2. i pagamenti elettronici tra i quali, a titolo meramente esemplificativo: l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito, prepagate ovvero gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Quindi l’unico pagamento non più ritenuto ammissibile è quello effettuato per contante.

  • Data inserimento: 09.04.18