La nuova normativa prevista dal D.L. 50/2017, ha modificato l’art. 19, c. 1 del D.P.R. 633/1972 apportando le seguenti modifiche, che limitano il diritto alla detrazione dell’Iva. In particolare, con le nuove disposizioni, tale diritto:
Quindi a seguito delle novità introdotte i soggetti Iva dovranno porre attenzione alla gestione della detrazione Iva delle fatture di acquisto emesse nell’anno 2017. Infatti, il termine ultimo entro il quale sarà possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti è rappresentato dalla data di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al periodo in cui l’operazione è stata effettuata.
Ad esempio, per le fatture emesse a dicembre 2017, il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti può essere esercitato entro il 30.04.2018. E’ necessario quindi che i contribuenti mensili possano disporre di tutte le fatture di acquisto datate 2017 entro il termine del 16.01.2018, per poterle includere nella liquidazione Iva del mese di dicembre. Qualora ricevano fatture oltre tale data, la relativa Iva sugli acquisti confluirà nella dichiarazione Iva da presentare entro il 30.04.2018.
I contribuenti trimestrali, invece, hanno più tempo per registrare le fatture 2017 pervenute nel 2018, infatti, tutte le fatture ricevute, datate 2017, devono essere registrate entro e non oltre i termini per la liquidazione dell’Iva relativa al 4 Trimestre 2017 e cioè entro e non oltre il 16.03.2018.