Si ricorda che il beneficio consiste nella possibilità di portare in detrazione dall’Irpef un importo pari al 19% dei canoni di locazione pagati da studenti universitari per alloggi siti in città universitarie o in Comuni limitrofi. I canoni pagati in ciascun periodo di imposta rilevano fino a concorrenza di un importo massimo pari a 2.633 euro con una detrazione massima di 500 euro.
La detrazione spetta anche agli iscritti agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. 212/2005 presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati. La detrazione comprende anche i contratti di ospitalità, nonché gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, Università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. L’importo detraibile di 2.633 euro costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati, ad esempio, a più di un figlio.
Il riconoscimento della detrazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
Prima dell’entrata in vigore del Collegato fiscale D.L. 148/2017 e della Legge di Stabilità 2018 l’Università doveva essere ubicata in un Comune diverso da quello in cui lo studente aveva la propria residenza anagrafica. Inoltre dovevano essere soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
La Legge di Stabilità 2018, limitatamente per periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, ha stabilito che poter beneficiare della detrazione è necessario che:
I criteri per individuare le zone montane o disagiate dovranno essere individuati dall’Agenzia delle entrate.