Detrazione studenti universitari fuori sede
Si ricorda che il beneficio consiste nella possibilità di portare in detrazione dall’Irpef un importo pari al 19% dei canoni di locazione pagati da studenti universitari per alloggi siti in città universitarie o in Comuni limitrofi. I canoni pagati in ciascun periodo di imposta rilevano fino a concorrenza di un importo massimo pari a 2.633 euro con una detrazione massima di 500 euro.
La detrazione spetta anche agli iscritti agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. 212/2005 presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati. La detrazione comprende anche i contratti di ospitalità, nonché gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, Università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. L’importo detraibile di 2.633 euro costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati, ad esempio, a più di un figlio.
Il riconoscimento della detrazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
- presenza di contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/1998, regolarmente registrati
- ubicazione dell’unità immobiliare locata dallo studente nel Comune in cui ha sede l’Università ovvero nei Comuni limitrofi a quello in cui ha sede l’Università;
- effettivo pagamento dei canoni da verificare in sede di assistenza fiscale ad esempio con l’esibizione delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento.
Prima dell’entrata in vigore del Collegato fiscale D.L. 148/2017 e della Legge di Stabilità 2018 l’Università doveva essere ubicata in un Comune diverso da quello in cui lo studente aveva la propria residenza anagrafica. Inoltre dovevano essere soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
- distante da quest’ultimo almeno 100;
- sito in un’altra Provincia rispetto a quello di residenza.
La Legge di Stabilità 2018, limitatamente per periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, ha stabilito che poter beneficiare della detrazione è necessario che:
- l’università sia ubicata in un comune distante almeno 100 km dal comune di residenza dello studente, ovvero almeno 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;
- l’unità immobiliare deve essere situata nello stesso comune in cui ha sede l’università o in un comune limitrofo.
I criteri per individuare le zone montane o disagiate dovranno essere individuati dall’Agenzia delle entrate.