DETRAZIONI EDILIZIE – ABOLITO LO SCONTO IN FATTURA E LA CESSIONE DEI CREDITI

Pubblicato “a tempo di record” il D.L. n. 11 del 16.2.2023

Con il Decreto Legge in oggetto, in vigore dal 17 febbraio 2023 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento), sono state disposte misure che incidono in modo sostanziale e determinante sulla disciplina dello sconto in fattura e cessione dei crediti corrispondenti alle detrazioni relative ad interventi edilizi.

Le misure sono finalizzate a:

  • abolire l’opzione per lo sconto e cessione dei crediti, con l’eccezione degli interventi per i quali i titoli abilitativi o l’avvio dei lavori risulta già in corso alla data del 17 febbraio;
  • vietare l’acquisto di crediti d’imposta da parte della Pubblica Amministrazione;
  • individuare con certezza i controlli di qualità sul credito che escludano qualsiasi ipotesi colposa in capo all’acquirente.

Sicuramente le misure approvate provocheranno situazioni di criticità sia per le imprese che per i soggetti committenti; al momento, comunque, non resta che prenderne atto.

Confartigianato Imprese ha manifestato fin da subito la sua contrarietà al repentino blocco nella circolazione dei crediti che determineranno ricadute su occupazione ed investimenti e la delusione per l’assenza di una soluzione definitiva all’enorme problema dei crediti “incagliati”. I vertici di Confartigianato Imprese sono stati convocati dal Governo allo scopo di evidenziare le situazioni di criticità a seguito della pubblicazione del Decreto Legge e di proporre possibili soluzioni.

 

Abolizione dello sconto in fatture e cessione dei crediti per bonus edilizi

Con effetto dal 17 febbraio 2023, non è più consentito l’esercizio delle  opzioni per sconto in fattura (di cui all’articolo 121, comma 1, lett. a), D.L. 34/2020) e per cessione del credito (di cui all’articolo 121, comma 1, lett. b), D.L. 34/2020) relativamente a tutti i bonus edilizi per i quali finora poteva essere operato.

Si tratta delle detrazioni edilizie ordinarie e superbonus, elencate nel comma 2 dell’articolo 121, D.L. 34/2020, con esclusione del bonus mobili e bonus verde.

Il divieto assoluto riguarda le “opzioni”: da tale data (17 febbraio 2023), pertanto, nessuno sconto in fattura potrà essere praticato dal fornitorealcuna prima cessione potrà essere effettuata dal beneficiario della detrazione.

Sarà ancora possibile, invece, effettuare le cessioni dei crediti su “piattaforma” (le cosiddette “seconde cessioni”), per le quali le opzioni sono già state esercitate con le relative comunicazioni di opzione e già trasmesse all’Agenzia delle entrate.

 

Regime transitorio

L’abolizione dello sconto e della cessione non riguarda tutti gli interventi che, alla data del 16 febbraio 2023 (giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto-legge):

  • risultino già avviati (interventi in edilizia libera) oppure
  • risulti presentato il relativo titolo edilizio abilitativo.

La norma distingue tra interventi da superbonus (condominiali e non, con demolizione e ricostruzione) ed interventi diversi.

In particolare:

Interventi da superbonus

non condominiali

l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti può ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

condominiali

l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti può ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risulti:

  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori;
  • risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

con demolizione e ricostruzione

l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti può ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

 

Interventi diversi dal superbonus

L’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti può ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (se necessaria),

oppure

  • gli interventi siano già iniziati.

Nel caso di sismabonus acquisti (art. 16, c. 1-septies, DL 63/2013), o di interventi di ristrutturazione di interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie (art. 16-bis, c. 3, TUIR), l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti può ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risulti regolarmente registrato il contratto preliminare di acquisto o stipulato il contratto definitivo di compravendita.

  • Data inserimento: 20.02.23
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5712