L’art. 20 comma 8 bis del D.Lgs n. 147/2017 ha apportato delle modifiche alla disposizione normativa sulla detrazione sui canoni di locazione pagate dagli studenti universitari.
Il comma 1, lett. I-sexies, dell’art. 15 del Tuir prevede la detrazione del 19% dei canoni di locazione pagati da studenti universitari per alloggi siti in città universitarie o in comuni limitrofi e per i canoni di locazione di unità immobiliari utilizzate da studenti iscritti a un corso di laurea presso l’università ubicate nel territorio di uno Stato membro della UE. I canoni pagati in ciascun periodo di imposta rilevano fino a concorrenza di un importo massino pari a € 2.633,00 per cui la detrazione massima risulta quindi pari a 500 Euro.
L’Art. 20, comma 8-bis del D.Lgs. 147/2017 modifica la citata disposizione normativa:
- viene abrogata la necessità che la provincia di residenza dello studente sia diversa da quella dell’università. La nuova formulazione non prevede più tal condizione;
- è prevista un’estensione della detrazione. Quindi potrà essere usufruita, oltre che dai studenti iscritti ad un corso di laurea in un’Università ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica, anche dagli studenti universitari fuori sede residenti in zone montane o disagiate iscritti ad un corso di laurea presso un’Università situata in un Comune distante almeno 50 km da quello di residenza.
La novità normativa ha un’applicazione temporale limitata e riguarda i periodi d’imposta 2017 e 2018