L’art. 20 del decreto interviene sulla disciplina della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella dichiarazione di intento relativa ad operazioni IVA non imponibili, effettuate da soggetti qualificati come esportatori abituali, modificando l’art. 1, comma 1, lettera c) del d.l. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.
Come noto, ai sensi dell’art. 8, DPR n. 633/72, agli “esportatori abituali” è concessa la possibilità di acquistare beni / servizi (diversi da fabbricati e aree edificabili) senza applicazione dell’IVA, previo invio ai propri fornitori dell’apposita dichiarazione d’intento.
Nell’ambito del D.Lgs. n. 175/2014, Decreto c.d. “Semplificazioni”, il Legislatore ha previsto l’inversione dei vigenti adempimenti connessi con l’utilizzo del plafond da parte dei predetti soggetti.
ADEMPIMENTI PREVISTI FINO AL 31.12.2014
Come disposto dall’art. 1, comma 381, Legge n. 311/2004, i fornitori che ricevono le dichiarazioni d’intento devono inviare telematicamente i relativi dati all'Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello approvato con il Provvedimento 14.3.2005.
Come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. c), DL n. 746/83, a seguito della modifica operata dall’art. 2, comma 4, DL n. 16/2012, l’invio va effettuato: “entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta”.
Ne consegue che, a seguito di tale modifica:
REGIME SANZIONATORIO
In caso di omessa comunicazione all’Agenzia dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute ovvero di invio con dati incompleti / inesatti, i commi 383 e 384 del citato art. 1 prevedono a carico del soggetto obbligato (fornitore):
Per l’applicazione della sanzione (dal 100% al 200%) è necessario che il cedente / prestatore:
NUOVI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL’1.1.2015
Come sopra accennato, nell’ambito del Decreto c.d. “Semplificazioni” è previsto il “trasferimento” in capo all’esportatore abituale dell’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento. In particolare l’art. 20 dispone che:
l’esportatore abituale è tenuto a:
il fornitore:
REGIME SANZIONATORIO
In base al nuovo testo dell’art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/97, al fornitore che effettua l’operazione senza applicazione dell’IVA prima:
è applicabile la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta.
IL NUOVO MODELLO DELLA DICHIARAZIONE D’INTENTO
Le nuove disposizioni si applicano a partire "dalle operazioni senza applicazione d'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015". Il decreto, inoltre, stabilisce che entro il 12.3.2015 (90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto semplificazioni fiscali) deve essere emanato un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per definire le modalità applicative di tali disposizioni (nuovo modello di comunicazione delle dichiarazioni d'intento, nuovo software per la trasmissione telematica, archivio per il riscontro telematico delle dichiarazioni d'intento).
Il provvedimento è stato pubblicato il 12 dicembre 2014, insieme al nuovo modello di comunicazione delle dichiarazioni d'intento (disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate) e alle relative istruzioni.
Il nuovo modello (chiamato "DI") è composto dalle seguenti sezioni:
Dati del dichiarante;
Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione;
Recapiti;
Integrativa;
Dichiarazione;
Destinatario della dichiarazione;
Firma;
Quadro A – Plafond, costituito dalle sottosezioni “Tipo”, “Operazioni che concorrono alla formazione del plafond” e “Impegno alla presentazione telematica”. L’esportatore abituale può consegnare ai propri fornitori la dichiarazione, escludendo il Quadro A - Plafond.
Il modello dovrà essere trasmesso esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il software "Dichiarazione d'intento" che sarà reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Come previsto dalla nuova normativa, il fornitore che riceve le dichiarazioni d'intento dall'esportatore abituale, prima di emettere fattura senza Iva deve verificare che la comunicazione sia stata effettuata. A tal fine sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sarà a breve resa disponibile una specifica funzione “a libero accesso”, per il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento.
I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con la Circolare 30.12.2014, n. 31/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi ai nuovi adempimenti previsti in capo all’esportatore abituale e al fornitore di quest’ultimo, al regime sanzionatorio applicabile in caso di errato / omesso assolvimento degli stessi, nonché alla decorrenza della nuova disciplina, con particolare riferimento alla “validità” delle dichiarazioni d’intento inviate dall’esportatore abituale al fornitore in base alla normativa previgente relative (anche) ad operazioni che verranno effettuate dopo l’11.2.2015.
In particolare l’Agenzia precisa che:
la verifica di avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale effettuata dal fornitore prima della cessione / prestazione senza IVA:
la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta di cui all’art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/97, in base alla nuova disciplina risulta ora applicabile qualora:
le nuove disposizioni non fanno venir meno gli altri adempimenti previsti in capo all’esportatoreabituale e al fornitore ed in particolare:
fino all’11.2.2015 l’esportatore abituale può inviare la dichiarazione d’intento al fornitore in applicazione della previgente normativa, fermo restando che: