Dichiarazioni d’intento - Le novita’ introdotte dal decreto semplificazioni

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto “Semplificazioni”, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento non ricade più in capo al fornitore ma all’esportatore abituale.

L’art. 20 del decreto interviene sulla disciplina della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella dichiarazione di intento relativa ad operazioni IVA non imponibili, effettuate da soggetti qualificati come esportatori abituali, modificando l’art. 1, comma 1, lettera c) del d.l. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

Come noto, ai sensi dell’art. 8, DPR n. 633/72, agli “esportatori abituali” è concessa la possibilità di acquistare beni / servizi (diversi da fabbricati e aree edificabili) senza applicazione dell’IVA, previo invio ai propri fornitori dell’apposita dichiarazione d’intento.

Nell’ambito del D.Lgs. n. 175/2014, Decreto c.d. “Semplificazioni”, il Legislatore ha previsto l’inversione dei vigenti adempimenti connessi con l’utilizzo del plafond da parte dei predetti soggetti.

ADEMPIMENTI PREVISTI FINO AL 31.12.2014

Come disposto dall’art. 1, comma 381, Legge n. 311/2004, i fornitori che ricevono le dichiarazioni d’intento devono inviare telematicamente i relativi dati all'Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello approvato con il Provvedimento 14.3.2005.

Come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. c), DL n. 746/83, a seguito della modifica operata dall’art. 2, comma 4, DL n. 16/2012, l’invio va effettuato: “entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta”.

Ne consegue che, a seguito di tale modifica:

  • l’invio della comunicazione in esame non è più collegato al momento di ricevimento della dichiarazione d’intento, bensì al fatto di aver emesso fattura senza applicazione dell’IVA, ex art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, in virtù della dichiarazione ricevuta;
  • il termine di invio della comunicazione è connesso, oltre che all’emissione della fattura non imponibile IVA nei confronti dell’esportatore abituale, anche alla periodicità (mensile o trimestrale) di liquidazione IVA adottata dal cedente / prestatore.

REGIME SANZIONATORIO

In caso di omessa comunicazione all’Agenzia dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute ovvero di invio con dati incompleti / inesatti, i commi 383 e 384 del citato art. 1 prevedono a carico del soggetto obbligato (fornitore):

  1. la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non applicata;
  2. la responsabilità solidale con l'esportatore abituale per l'imposta evasa, nel caso di dichiarazione d'intento infedele.

Per l’applicazione della sanzione (dal 100% al 200%) è necessario che il cedente / prestatore:

  • oltre ad omettere di inviare ovvero inviare con dati inesatti / incompleti la comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute;
  • effettui una cessione / prestazione senza applicazione dell’IVA nei confronti dell’esportatore abituale.

NUOVI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL’1.1.2015

Come sopra accennato, nell’ambito del Decreto c.d. “Semplificazioni” è previsto il “trasferimento” in capo all’esportatore abituale dell’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento. In particolare l’art. 20 dispone che:

  1. l’esportatore abituale è tenuto a:

  • trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento emesse;
  • inviare al fornitore / Dogana la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Il comma 1 dell’art. 20 in esame prevede che entro l’11.4.2015 (120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto) l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione della Dogana la banca dati delle dichiarazioni d’intento. Conseguentemente, l’esportatore abituale sarà dispensato dalla consegna in Dogana delle dichiarazioni d’intento con le relative ricevute di presentazione all’Agenzia delle Entrate;
  1. il fornitore:

  • può effettuare la cessione / prestazione senza applicazione dell’IVA solo dopo aver ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate, consegnategli dall’esportatore abituale;
  • le dichiarazioni d’intento ricevute dovranno infine essere riepilogate nella dichiarazione IVA annuale.

REGIME SANZIONATORIO

In base al nuovo testo dell’art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/97, al fornitore che effettua l’operazione senza applicazione dell’IVA prima:

  • del ricevimento della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale;
  • del riscontro telematico dell’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento ricevuta;

è applicabile la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta.

IL NUOVO MODELLO DELLA DICHIARAZIONE D’INTENTO

Le nuove disposizioni si applicano a partire "dalle operazioni senza applicazione d'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015". Il decreto, inoltre, stabilisce che entro il 12.3.2015 (90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto semplificazioni fiscali) deve essere emanato un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per definire le modalità applicative di tali disposizioni (nuovo modello di comunicazione delle dichiarazioni d'intento, nuovo software per la trasmissione telematica, archivio per il riscontro telematico delle dichiarazioni d'intento).

Il provvedimento è stato pubblicato il 12 dicembre 2014, insieme al nuovo modello di comunicazione delle dichiarazioni d'intento (disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate) e alle relative istruzioni.

Il nuovo modello (chiamato "DI") è composto dalle seguenti sezioni:

  • Dati del dichiarante;

  • Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione;

  • Recapiti;

  • Integrativa;

  • Dichiarazione;

  • Destinatario della dichiarazione;

  • Firma;

  • Quadro A – Plafond, costituito dalle sottosezioni “Tipo”, “Operazioni che concorrono alla formazione del plafond” e “Impegno alla presentazione telematica”. L’esportatore abituale può consegnare ai propri fornitori la dichiarazione, escludendo il Quadro A - Plafond.

    Il modello dovrà essere trasmesso esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il software "Dichiarazione d'intento" che sarà reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

    Come previsto dalla nuova normativa, il fornitore che riceve le dichiarazioni d'intento dall'esportatore abituale, prima di emettere fattura senza Iva deve verificare che la comunicazione sia stata effettuata. A tal fine sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sarà a breve resa disponibile una specifica funzione “a libero accesso”, per il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento.

    I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

    Con la Circolare 30.12.2014, n. 31/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi ai nuovi adempimenti previsti in capo all’esportatore abituale e al fornitore di quest’ultimo, al regime sanzionatorio applicabile in caso di errato / omesso assolvimento degli stessi, nonché alla decorrenza della nuova disciplina, con particolare riferimento alla “validità” delle dichiarazioni d’intento inviate dall’esportatore abituale al fornitore in base alla normativa previgente relative (anche) ad operazioni che verranno effettuate dopo l’11.2.2015.

    In particolare l’Agenzia precisa che:

  1. la verifica di avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale effettuata dal fornitore prima della cessione / prestazione senza IVA:

  • attualmente può essere eseguita dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, tramite una funzione a libero accesso, inserendo il codice fiscale dell’esportatore abituale e quello del cedente / prestatore, nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica che l’esportatore abituale ha inviato al fornitore;
  • a regime potrà essere effettuata anche (in alternativa alla modalità di cui al punto precedente) consultando il proprio cassetto fiscale;
  1. la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta di cui all’art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/97, in base alla nuova disciplina risulta ora applicabile qualora:

  • “il cedente o prestatore effettui operazioni nei confronti dell’esportatore abituale prima di aver ricevuto da parte di questi la dichiarazione d’intento ed averne riscontrato l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate”;
  1. le nuove disposizioni non fanno venir meno gli altri adempimenti previsti in capo all’esportatoreabituale e al fornitore ed in particolare:

  • permane l’obbligo di tenuta dell’apposito registro delle dichiarazioni d’intento;
  • il fornitore deve continuare ad indicare nelle fatture emesse oltre al regime di non imponibilità IVA, gli estremi della relativa dichiarazione d’intento;
  1. fino all’11.2.2015 l’esportatore abituale può inviare la dichiarazione d’intento al fornitore in applicazione della previgente normativa, fermo restando che:

  • a decorrere dal 22.12.2014 può applicare le nuove disposizioni, essendo disponibili il software per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate del “Mod. DI” e la funzione di controllo telematico delle ricevute di avvenuta presentazione;
  • se la dichiarazione d’intento inviata al fornitore con le vecchie modalità è relativa (anche) ad operazioni che verranno effettuate dal 12.2.2015, l’esportatore abituale dovrà provvedere da tale data all’invio del relativo “Mod. DI” ed il fornitore dovrà verificare l’avvenuta presentazione dello stesso prima di effettuare le cessioni / prestazioni senza IVA. Tali regole sono applicabili, di fatto, alle dichiarazioni d’intento rilasciate dagli esportatori abituali a fine 2014 / inizio 2015 con validità annuale (1.1 – 31.12.2015). Nella Circolare n. 31/E l’Agenzia precisa infatti che “eventuali dichiarazioni d’intento inviate nel corso del 2014 o dopo il 1° gennaio 2015, laddove riferite ad operazioni effettuate successivamente all’11 febbraio 2015, dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate dalla nuova disciplina”. In altre parole, la dichiarazione d’intento inviata con le vecchie modalità (al fornitore) “copre” le operazioni effettuate fino all’11.2.2015, per le quali il fornitore non deve verificare l’avvenuta presentazione, prima di emettere la fattura. Decorso tale termine, ossia a decorrere dal 12.2.2015, il fornitore potrà fatturare operazioni senza IVA solo se la relativa dichiarazione d’intento risulta presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale.
  • Data inserimento: 15.01.15
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 1720