A decorrere dal 1° gennaio 2022, i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, trasmettendo all’Agenzia delle entrate, per via telematica, una dichiarazione d’intento, verranno sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per esser qualificati esportatori abituali.
Nuovi controlli
La Legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi da 1079 a 1083) ha infatti previsto, tra le misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond Iva. In particolare, la norma ha introdotto due macro-aree di intervento:
Con il provvedimento prot. n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021 del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono state definite le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento.
Le attività di analisi e di controllo, operative a decorrere dal 1° gennaio 2022, saranno effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle entrate o in altre banche dati pubbliche/private.
In caso di esito irregolare delle attività di analisi sopra richiamate, può scattare la procedura di invalidazione delle dichiarazioni d’intento:
L’attività di controllo può portare anche all’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento. In questo caso, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d’intento viene rilasciata una ricevuta di scarto, contenente l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione e l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate preposto, cui il contribuente potrà presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale.
Modalità di compilazione della F.E.
L’avvio della procedura appena richiamata, operativa dal 2022, comporterà inoltre un maggior grado di dettaglio delle informazioni contenute nel file xml della fattura elettronica emessa dal fornitore dell’esportatore abituale.
La fattura elettronica, ad oggi, deve riportare nel campo 2.2.1.14 “Natura” il codice specifico N3.5 “Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale.
Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti:
Novità dal 2022
Dal 2022 dovrà essere compilato un blocco 2.2.1.16 per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
Sulla base del precedente esempio, il campo “Riferimento testo” dovrà essere compilato nel seguente modo: 08060120341234567-000001
Evidenziamo che l’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata.
E’ notizia di qualche giorno fa il ricevimento, da parte di fornitori di taluni “esportatori abituali”, di comunicazioni di compliance recanti la richiesta di interrompere nei confronti di specifici clienti l’emissione della F.E. senza imposta a fronte, a giudizio l’Agenzia delle entrate, di lettere di intento ideologicamente false.
Dal 1° gennaio 2022 assumono importanza rilevante anche i controlli che il fornitore dell’esportatore abituale deve effettuare nei confronti del proprio cliente. Tali controlli, sulla dichiarazione di intento – effettiva operatività del contribuente – iscrizione al Vies – fedeltà fiscale ecc., consentiranno la dimostrazione di aver svolto tutti i controlli possibili e quindi invocare la propria “buona fede” nel caso si manifestassero ipotesi di partecipazione a truffe commesse dall’esportatore abituale nei confronti del fisco.
ATTENZIONE
È importante contattare il proprio “gestore” del gestionale di fatturazione elettronica per ottenere le opportune spiegazioni operative circa la nuova modalità di inserimento dei dati nella fattura elettronica, come sopra riportato.