Diritto camerale 2011

Anche quest’anno le imprese dovranno effettuare il pagamento del diritto camerale annuale in un’unica soluzione, esclusivamente tramite il modello F24 telematico, insieme al versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, entro il 16 giugno 2011

Se si provvederà al versamento dal 17 giugno al 18 luglio 2011 l’importo dovrà essere aumentato dello 0,4% (in questo caso l’importo dello 0,4% va versato, sommandolo al diritto relativo alla sede più eventuali unità locali ed utilizzando, quindi un unico rigo del modello F24. All’importo complessivo da versare comprendente anche lo 0,4% si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro). L’importo dello 0,4% va calcolato anche quando l’impresa versa il diritto annuale utilizzando, in compensazione, un credito relativo ad altri tributi.Il pagamento del diritto annuale effettuato dopo il 18 luglio 2011 comporta una sanzione dal 30 al 100% dell’ammontare del diritto dovuto.Il Decreto 21 aprile 2011 del MISE ha introdotto l’obbligo di pagare il diritto annuale anche per i soggetti iscritti solo nel Repertorio Economico Amministrativo (REA).Il versamento del diritto annuo, da indicare nella sezione ICI ed altri tributi locali del mod. F24, è compensabile con altre voci a credito presenti nella delega unificata. I codici da indicare sono:

-         codice ente locale VI;

-         codice tributo 3850;

-         anno di riferimento 2011.

Sono tenute al pagamento tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese al 1° gennaio 2011.

Sezione speciale

Imprese individuali: diritto fisso di euro 88,00

Società semplici non agricole: diritto fisso di euro 200,00

Società tra avvocati: diritto fisso di euro 200,00

Soggetti iscritti solo al Rea: diritto fisso di euro 30,00

Società semplici agricole: diritto fisso di euro 100,00

Sezione ordinaria:

Novità 2011: le imprese individuali iscritte nella Sezione Ordinaria pagano in misura fissa l’importo di euro 200,00 indipendentemente dal fatturato.

L’importo da versare per la sede principale si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2010 la misura fissa e le aliquote riportate nella tabella sottostante. Il diritto annuale da pagare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa.

fatturato

aliquote

da euro

a euro

0,00

100.000,00

200,00 euro (misura fissa)

oltre 100.000,00

250.000,00

0,015%

oltre 250.000,00

500.000,00

0,013%

oltre 500.000,00

1.000.000,00

0,010%

oltre 1.000.000,00

10.000.000,00

0,009%

oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

0,005%

oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

0,003%

oltre 50.000.000,00

 

0,001%
fino ad un massimo di 40.000,00 euro

Per le imprese che sono assoggettate all’Ires, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare il diritto annuale entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

In allegato il RIEPILOGO QUADRI MODELLO IRAP 2011 da cui ricavare la base imponibile (fatturato 2010) per il calcolo dell’importo dovuto per diritto annuale.

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio nella quale è iscritta la sede legale o principale al 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce il pagamento o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.

 Unità locali

le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 200,00 per ciascuna unità locale

 

le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a euro 110,00

 

Se una o più unità locali dell’impresa si trovano in altre province (diverse da quella di Vicenza) si dovrà compilare un altro rigo o più righi del modello F24 e indicare come “codice ente/codice comune” la sigla o le sigle delle province in cui si trovano le unità locali.

 Arrotondamenti per il versamento effettuato nel termine ordinario.

Dopo avere eseguito tutti i conteggi intermedi (sede e u.l.), per la sede e le unità locali (mantenendo cinque decimali), va eseguito un unico arrotondamento finale all’euro, (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

ESONERO DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE:

Va ricordato che sono esonerate dal versamento le imprese individuali che hanno presentato richiesta di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2011, con decorrenza 31/12/10.

Tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dell’anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l’esercizio provvisorio dell’impresa.

Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all’approvazione del bilancio finale.

Sono soggette al pagamento del diritto annuo camerale anche le imprese in liquidazione e quelle “inattive”.

Il Punto Impresa di Confartigianato Vicenza è a disposizione per fornire i chiarimenti e gli approfondimenti del caso e anche per l’effettuazione dei conteggi e per l’invio del modello F24 telematico.