L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con propria circolare del 22 dicembre u.s., ha fornito ai propri ispettori le indicazioni in merito agli obblighi di comunicazione preventiva a carico delle imprese straniere che intendono distaccare lavoratori in Italia nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi. Nel rimandarvi alle precedenti comunicazioni - vedi notizia n. 2.876 del 9 agosto 2016 e notizia n. 3.049 del 18 novembre 2016 per la disamina delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 136/2016 – si conferma che gli obblighi di comunicazione preventiva, da effettuarsi secondo le modalità definite dal Decreto ministeriale 10 agosto 2016 e dai relativi allegati, entrano in vigore il 26 dicembre. La circolare inoltre precisa che, sempre a decorrere dal 26 dicembre, le imprese straniere sono altresì tenute a comunicare i distacchi avviati successivamente al 22 luglio 2016. Tale comunicazione andrà fatta entro il 26 gennaio 2017, semprechè i distacchi siano ancora in essere a tale data.
La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica tramite il Modello UNI_DISTACCO_UE; per inviare le comunicazioni è necessario possedere le credenziali di accesso al portale Cliclavoro in qualità di “azienda”.
Per quanto concerne il settore trasporto, la circolare chiarisce che i servizi di trasporto internazionale su strada che comportano il mero transito su territorio italiano, ovvero il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale.
Alleghiamo alla presente il testo della circolare, per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito istituzionale dell’Ispettorato www.ispettorato.gov.it, oppure al sito www.distaccoue.lavoro.gov.it