Distacco Transfrontaliero dei lavoratori nell’ambito della UE: emanata la circolare che conferma l’obbligo di comunicazione preventiva dal 26 dicembre 2016.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con propria circolare del 22 dicembre u.s., ha fornito ai propri ispettori le indicazioni in merito agli obblighi di comunicazione preventiva a carico delle imprese straniere che intendono distaccare lavoratori in Italia nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi. Nel rimandarvi alle precedenti comunicazioni - vedi notizia n. 2.876 del 9 agosto 2016 e notizia n. 3.049 del 18 novembre 2016 per la disamina delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 136/2016 – si conferma che gli obblighi di comunicazione preventiva, da effettuarsi secondo le modalità definite dal Decreto ministeriale 10 agosto 2016 e dai relativi allegati, entrano in vigore il 26 dicembre. La circolare inoltre precisa che, sempre a decorrere dal 26 dicembre, le imprese straniere sono altresì tenute a comunicare i distacchi avviati successivamente al 22 luglio 2016. Tale comunicazione andrà fatta entro il 26 gennaio 2017, semprechè i distacchi siano ancora in essere a tale data.
La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica tramite il Modello UNI_DISTACCO_UE; per inviare le comunicazioni è necessario possedere le credenziali di accesso al portale Cliclavoro in qualità di “azienda”.
Per quanto concerne il settore trasporto, la circolare chiarisce che i servizi di trasporto internazionale su strada che comportano il mero transito su territorio italiano, ovvero il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale.
Alleghiamo alla presente il testo della circolare, per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito istituzionale dell’Ispettorato www.ispettorato.gov.it, oppure al sito www.distaccoue.lavoro.gov.it