Il giocatore di un campo da golf aveva subito una lesione all’occhio a seguito del lancio, da parte di un altro giocatore, di una pallina che non veniva trattenuta dalle reti, in pessime condizioni, poste tra i campi di gioco.
Il Tribunale di Torino aveva dichiarato di non doversi procedere, per il reato di lesioni personali colpose, nei confronti dell’imputato – il Presidente del Golf Club – in quanto mancava la querela della persona offesa non rientrando il caso specifico nell’ambito delle violazioni di norme prevenzionistiche. In pratica si trattava di un reato colposo dovuto a colpa generica – imprudenza, negligenza, imperizia – reato per il quale è necessaria la querela della persona offesa, e non di un illecito dovuto a colpa specifica consistente in violazioni di norme prevenzionistiche.
Il Procuratore della Repubblica di Torino aveva proposto ricorso in Cassazione contro tale sentenza, mettendo in evidenza come il Tribunale non avesse considerato che la manutenzione è specifica misura di prevenzione e protezione antinfortunistica e di essa, si doveva tener conto nel documento di valutazione dei rischi.
Nel caso di specie, l’accusa aveva rilevato diverse violazioni antinfortunistiche quali l’omessa valutazione dei rischi da errori di lancio per lavoratori e utenti del campo da golf e l’omessa adozione delle misure di prevenzione contro tali rischi nonché il mancato mantenimento degli impianti di sicurezza per gli utenti.
Sotto un diverso profilo, l’accusa rammentava, inoltre, che le cautele antinfortunistiche s’indirizzano anche verso gli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nell’ambiente di lavoro.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4961 del 31 gennaio 2014, ha accolto le argomentazioni dell’accusa rilevando l’errore in cui è incorso il Tribunale di Torino che ha operato “un’indebita scissione” tra la manutenzione degli impianti e la valutazione dei rischi.
La Suprema Corte sancisce che l’obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori (art. 28, comma 1, d.lgs. 81/2008) include anche il rischio derivante dall’utilizzo e dalla vetustà delle cose. Proprio l’utilizzo (dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature, dei DPI, etc.) comporta una progressiva decadenza degli originari livelli di sicurezza, e anche se nell’art. 28 d.lgs. 81/21008, che riguarda la valutazione dei rischi, non viene citato il termine manutenzione alla stessa fanno riferimento altri articoli come, per esempio, l’art. 15 del d.lgs. 81/2008 che, tra le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, menziona “la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti (comma 1, lett. z) ”. Pertanto tra le misure che la valutazione dei rischi deve prevedere, rientra anche l’attività di manutenzione necessaria a preservare nel tempo l’idoneità e l’efficienza delle misure di prevenzione individuate. Nel caso specifico l’omessa manutenzione delle reti del campo da golf non contravviene a una regola generale di prudenza o di diligenza, ma va ricondotta alla violazione degli artt. 17 e 28 d.lgs. 81/2008.
La decisione della Cassazione ribadisce infine un principio ormai consolidato: le norme antinfortunistiche sono previste sia per la tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, sia per la tutela dei terzi che si trovano nell’ambiente di lavoro, a prescindere dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’azienda. Tale principio vale sempre che la presenza di un soggettivo passivo estraneo all’attività e all’ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell’infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità.
Informazioni possono essere chieste alla dott.ssa Alessandra Cargiolli del settore ambiente di Confartigianato Vicenza (tel. 0444 168357.)